Legge regionale 11 maggio 2017, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI PUBBLICHE E PRIVATE
Bollettino Ufficiale n. 6 del 17 maggio 2017
INDICE
Art. 1 - (Oggetto e finalità)
Art. 2 - (Ambito di applicazione)
Art. 3 - (Funzioni regionali)
Art. 4 - (Autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
Art. 5 - (Autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali)
Art. 6 - (Accertamento del possesso dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio)
Art. 7 - (Elenco delle strutture autorizzate)
Art. 8 - (Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie)
Art. 9 - (Processo di accreditamento istituzionale)
Art. 10 - (Organismo Tecnicamente Accreditante)
Art. 11 - (Elenco delle strutture accreditate)
Art. 12 - (Accordi con i soggetti pubblici ed equiparati)
Art. 13 - (Contratti con i soggetti privati accreditati)
Art. 14 - (Vigilanza sulle strutture autorizzate)
Art. 15 - (Controllo sulle strutture accreditate)
Art. 16 - (Verifica dei requisiti delle strutture accreditate)
Art. 17 - (Sanzioni)
Art. 18 - (Disposizioni transitorie)
Art. 19 - (Modifica di norme)
Art. 20 - (Abrogazione di norme)
Art. 21 - (Entrata in vigore)
Note del Redattore:
Comma già modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 luglio 2018, n. 6 e così successivamente modificato dall'art. 1 della legge regionale 30 gennaio 2019, n. 1 .
Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 2018, n. 28 in merito ai requisiti per l'accreditamento.
Vedi norma di proroga contenuta nell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 . Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dall'art. 26 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 dall'art. 74 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 .