Legge regionale 11 maggio 2017, n. 10
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)
Bollettino Ufficiale n. 6 del 17 maggio 2017
Art. 1.
(Modifica all’articolo 8 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “
Provincia
” è sostituita dalla seguente: “Regione
”.Art. 2.
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 29/1994 )
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “
Provincia
” è sostituita dalla seguente: “Regione
”.2. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
dipendenti dalle Province
” sono soppresse.Art. 3.
(Modifica all’articolo 22 della l.r. 29/1994 )
1. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
aventi sede nel territorio provinciale
” sono soppresse. Art. 4.
(Modifiche all’articolo 38 della l.r. 29/1994 )
1. Al comma 5 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
nell’ultima
” sono sostituite dalle seguenti: “nella precedente
” e alla fine sono aggiunte le parole: “Il tesserino venatorio deve comunque essere riconsegnato entro e non oltre la data del 15 ottobre dell’anno di chiusura della relativa stagione venatoria.
”.2. Il comma 8 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
8. Il cacciatore deve inoltre indicare, negli appositi spazi relativi alla fauna stanziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito dopo l’abbattimento accertato.
”.3. I commi 9 e 9 bis dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
Art. 5.
(Modifiche all’articolo 48 della l.r. 29/1994 )
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
affidata alle Province
” sono sostituite dalle seguenti: “esercitata dalla Regione
”.2. Al comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
dipendenti dalle Province
” sono soppresse.3. Al comma 11 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
delle Province
” sono soppresse.4. Al comma 12 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
Le Province comunicano
” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione comunica
”. Art. 6.
(Modifiche all’articolo 49 della l.r. 29/1994 )
1. Al comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
anche provinciali
” sono soppresse.2. Al comma 5 dell’articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
e provinciali
” sono soppresse. Art. 7.
(Modifica all’articolo 50 della l.r. 29/1994 )
1. Al comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province,
” sono soppresse. Art. 8.
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.