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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 11 maggio 2017, n. 10

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

Bollettino Ufficiale n. 6 del 17 maggio 2017

Art. 1.
(Modifica all’articolo 8 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “
Provincia
” è sostituita dalla seguente: “
Regione
”.
Art. 2.
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 29/1994 )
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “
Provincia
” è sostituita dalla seguente: “
Regione
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
dipendenti dalle Province
” sono soppresse.
Art. 3.
(Modifica all’articolo 22 della l.r. 29/1994 )
1. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
aventi sede nel territorio provinciale
” sono soppresse.
Art. 4.
(Modifiche all’articolo 38 della l.r. 29/1994 )
1. Al comma 5 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
nell’ultima
” sono sostituite dalle seguenti: “
nella precedente
” e alla fine sono aggiunte le parole: “
Il tesserino venatorio deve comunque essere riconsegnato entro e non oltre la data del 15 ottobre dell’anno di chiusura della relativa stagione venatoria.
”.
2. Il comma 8 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
8. Il cacciatore deve inoltre indicare, negli appositi spazi relativi alla fauna stanziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito dopo l’abbattimento accertato.
”.
3. I commi 9 e 9 bis dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
Art. 5.
(Modifiche all’articolo 48 della l.r. 29/1994 )
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
affidata alle Province
” sono sostituite dalle seguenti: “
esercitata dalla Regione
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
dipendenti dalle Province
” sono soppresse.
3. Al comma 11 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
delle Province
” sono soppresse.
4. Al comma 12 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
Le Province comunicano
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione comunica
”.
Art. 6.
(Modifiche all’articolo 49 della l.r. 29/1994 )
1. Al comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
anche provinciali
” sono soppresse.
2. Al comma 5 dell’articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
e provinciali
” sono soppresse.
Art. 7.
(Modifica all’articolo 50 della l.r. 29/1994 )
1. Al comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province,
” sono soppresse.
Art. 8.
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.