Legge regionale 11 maggio 2017, n. 10
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)
Bollettino Ufficiale n. 6 del 17 maggio 2017
Art. 1.
(Modifica all’articolo 8 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “
Provincia
” è sostituita dalla seguente: “Regione
”.