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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 6 aprile 2017, n. 7

SOPPRESSIONE DEL COMITATO TECNICO REGIONALE PER IL TERRITORIO E DISPOSIZIONI NORMATIVE DI ADEGUAMENTO

Bollettino Ufficiale n. 5 del 12 aprile 2017

Art. 3
(Modificazioni di norme)
1. Alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell’articolo 14, le parole: “
, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale per il territorio
”, sono soppresse;
b) al comma 7 dell’articolo 14, le parole: “
, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale per il territorio
”, sono soppresse;
c) al comma 2 dell’articolo 14 bis, le parole “
, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale per il territorio
”, sono soppresse;
d) al comma 7 dell’articolo 14 bis, le parole “
, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale per il territorio
”, sono soppresse;
e) al comma 7 dell’articolo 22, le parole: “
, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale per il territorio
“, sono soppresse.
2. Alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 dell’articolo 2, le parole: “
, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all’articolo 12,
”, sono soppresse;
b) il comma 4 dell’articolo 11 è abrogato;
c) al comma 2 dell’articolo 13, le parole: “
, sentito il Comitato di cui all’articolo 12,
”, sono soppresse;
d) al comma 6 dell’articolo 13, le parole: “
sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel parere espresso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 12
”, sono soppresse;
e) al comma 7 bis dell’articolo 13, le parole: “
sono sottoposte all’esame del Comitato tecnico per la VIA di cui all’
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 6 aprile 1999, n. 11
(Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni e integrazioni
” sono sostituite dalle seguenti: “
sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale con il supporto delle altre strutture regionali qualora sia necessario acquisire le loro valutazioni
”;
f) al comma 1 dell’articolo 14, le parole: “
, partecipando in questi casi ai lavori del Comitato in qualità di correlatore
”, sono soppresse;
g) al comma 1 dell’articolo 15, le parole: “, sulla base del parere reso dal Comitato tecnico di cui all'articolo 12,”, sono soppresse.
3. Al comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 56/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
Con il regolamento di cui all’articolo 7
” sono sostituite dalle seguenti: “
Con provvedimento della Giunta regionale
”.
4. Alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina estrattiva) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 5, le parole: “
, sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui alla
legge regionale 6 aprile 1999, n. 11
(Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modificazioni ed integrazioni
”, sono soppresse;
b) al comma 4 dell’articolo 5, le parole: “, sentito il Comitato Tecnico Regionale,”, sono soppresse;
c) al comma 1 dell’articolo 19, le parole: “
, sentito il Comitato Tecnico Regionale di cui alla
l.r. 11/1999
e successive modificazioni e integrazioni
”, sono soppresse.
5. Alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’articolo 5, le parole: “
e della sezione del Comitato di cui all'articolo 12
”, sono soppresse;
b) al comma 1 dell’articolo 10, le parole: “
, e le sottopone al Comitato VAS di cui all'articolo 12
”, sono soppresse;
c) al comma 2 dell’articolo 10, le parole: “acquisito il parere del Comitato VAS,”, sono soppresse;
d) l’articolo 12, è abrogato;
e) il comma 5 dell’articolo 17, è abrogato.
6. All’articolo 18, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 63 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010) e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole “
deliberazione Giunta regionale 24 ottobre 2008, n. 1308 (D.P.C.M. 3519/2006. Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria)
” sono inserite le seguenti: “
e successive modifiche e aggiornamenti
”.
7. E’ soppresso ogni altro riferimento al Comitato Tecnico Regionale di cui alla l.r. 11/1999 e successive modificazioni e integrazioni contenuto in altre disposizioni regionali non espressamente richiamate nei commi 1, 2, 3, 4 e 5.