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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 giugno 2016, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2015, N. 27 (LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2016) E NORME DI SEMPLIFICAZIONE

Bollettino Ufficiale n. 11 del 23 giugno 2016

INDICE

Art. 1 - (Inserimento di articoli della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016))
Art. 2 - (Semplificazione di adempimenti in materia fiscale)
Art. 3. - (Interventi urgenti di ripristino in sicurezza della viabilità)
Art. 4 - (Modifiche della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))
Art. 5 - (Risorse fondo patrimonio Liguria 2011)
Art. 6 - (Trasferimento alla Regione dei procedimenti in corso in materia di difesa del suolo di cui all’articolo 10 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)))
Art. 7 - (Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) e dell’articolo 29 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015))
Art. 8 - (Modifiche della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))
Art. 9 - (Modifica della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))
Art. 10 - (Abrogazione di norme)
Art. 11 - (Dichiarazione d'urgenza)

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con sentenza n. 160/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui inserisce l'articolo 8 quater, secondo e terzo periodo, della l.r. n. 25/2006 . Nel frattempo, il comma 38 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 ha abrogato l'articolo 8 ter della l.r. 25/2006 introdotto dalla norma ora dichiarata illegittima.