Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34
LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2017
Bollettino Ufficiale n. 24 del 30 dicembre 2016
Art. 5.
(Piano di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale)
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, approva un Piano di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale finalizzato ad ottenere, entro il 31 dicembre 2022, l’obiettivo del pareggio dei bilanci delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, garantendo l'efficacia nell'erogazione dei LEA. Il Piano prevede una progressiva riduzione delle perdite totali rispetto al risultato dell’esercizio 2015, rispettivamente di 30 milioni di euro per il 2017, 35 milioni di euro per il 2018, 30 milioni di euro per il 2019, 45 milioni di euro per il 2020 e 60 milioni di euro per il 2021. (8)
1 bis. Nell’ambito delle azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta, nei limiti delle risorse disponibili, misure di rimodulazione della quota aggiuntiva per prestazioni di diagnostica e specialistica di cui all’articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 . (9)
2. Il Piano di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto a monitoraggio semestrale.
Note del Redattore:
Articolo inserito dall'art. 5 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 27 . Tale articolo aggiunge anche l'Allegato “C”.
Comma sostituito dall'art. 18 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 e così successivamente modificato dall'art. 20 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 .
Comma inserito dall'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 2021, n. 1 e così modificato dall'art. 18 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 .
Comma inserito dall'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 21 e così modificato dall'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 .