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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34

LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2017

Bollettino Ufficiale n. 24 del 30 dicembre 2016

Art. 5.
(Piano di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale)
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, approva un Piano di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale finalizzato ad ottenere, entro il 31 dicembre 2022, l’obiettivo del pareggio dei bilanci delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, garantendo l'efficacia nell'erogazione dei LEA. Il Piano prevede una progressiva riduzione delle perdite totali rispetto al risultato dell’esercizio 2015, rispettivamente di 30 milioni di euro per il 2017, 35 milioni di euro per il 2018, 30 milioni di euro per il 2019, 45 milioni di euro per il 2020 e 60 milioni di euro per il 2021. (8)

Comma così modificato dall'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 30 .

1 bis. Nell’ambito delle azioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta, nei limiti delle risorse disponibili, misure di rimodulazione della quota aggiuntiva per prestazioni di diagnostica e specialistica di cui all’Sito esternoarticolo Sito esterno17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 luglio 2011, n. 111 . (9)

Comma inserito dall'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 30 .

2. Il Piano di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto a monitoraggio semestrale.

Note del Redattore:

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Articolo inserito dall'art. 5 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 27 . Tale articolo aggiunge anche l'Allegato “C”.