Legge regionale 29 luglio 2016, n. 17
ISTITUZIONE DELL’AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA (A.LI.SA.) E INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA SANITARIA E SOCIOSANITARIA
Bollettino Ufficiale n. 15 del 30 luglio 2016
Art. 7.
(Collegio sindacale)
1. La composizione, la funzione e la durata del Collegio sindacale sono fissati dall’articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. (6)
2. Il Collegio sindacale:
a) esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
b) vigila sull’osservanza delle disposizioni normative vigenti;
c) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d) accerta trimestralmente la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione e custodia;
e) (Omissis)(16)
3. Il Collegio verifica, in particolare, la regolarità amministrativa e contabile vigilando sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale, esprimendo valutazioni sul bilancio di esercizio per garantirne l’assetto organizzativo e contabile e l’adeguatezza.
4. A.Li.Sa. può affidare la revisione contabile ad una società iscritta nel registro dei revisori dei conti ai sensi del decreto del Ministro della Salute 17 settembre 2012 (Certificabilità dei bilanci degli enti del servizio sanitario nazionale).
5. Ai componenti del Collegio sindacale spetta una indennità annua lorda in misura non superiore a quella spettante ai componenti del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie.
Note del Redattore:
Comma già sostituito dall'art. 2 della legge regionale 18 novembre 2016, n. 27 e successivamente abrogato dall'art. 8 della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 .
Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 . (Vedi anche quanto disposto dall'art. 51 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 ).