Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 luglio 2016, n. 17

ISTITUZIONE DELL’AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA (A.LI.SA.) E INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA SANITARIA E SOCIOSANITARIA

Bollettino Ufficiale n. 15 del 30 luglio 2016

Art. 7.
(Collegio sindacale)
1. La composizione, la funzione e la durata del Collegio sindacale sono fissati dall’Sito esternoarticolo 3 ter del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. (6)

Comma così sostituito dall'art. 2 della legge regionale 18 novembre 2016, n. 27.

2. Il Collegio sindacale:
a) esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
b) vigila sull’osservanza delle disposizioni normative vigenti;
c) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
d) accerta trimestralmente la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione e custodia;
3. Il Collegio verifica, in particolare, la regolarità amministrativa e contabile vigilando sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale, esprimendo valutazioni sul bilancio di esercizio per garantirne l’assetto organizzativo e contabile e l’adeguatezza.
4. A.Li.Sa. può affidare la revisione contabile ad una società iscritta nel registro dei revisori dei conti ai sensi del decreto del Ministro della Salute 17 settembre 2012 (Certificabilità dei bilanci degli enti del servizio sanitario nazionale).
5. Ai componenti del Collegio sindacale spetta una indennità annua lorda in misura non superiore a quella spettante ai componenti del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 32 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 . (Vedi anche quanto disposto dall'art. 51 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 ).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così modificato dall'art. 5 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .