Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34
LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2017
Bollettino Ufficiale n. 24 del 30 dicembre 2016
Art. 8.
(Anticipazione di cassa agli enti Parco)
1. Al fine di far fronte alle esigenze di cassa derivanti dalla gestione e funzionamento degli enti Parco, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare agli stessi un’anticipazione di cassa, nel limite del 50 per cento dell’importo annuo spettante a ciascun Ente Parco per le spese di funzionamento, e comunque non superiore ad 1 milione di euro complessivi.
2. Con atto di Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione, restituzione e di recupero in caso di mancato rimborso di tutta o parte dell’anticipazione di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Articolo inserito dall'art. 5 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 27 . Tale articolo aggiunge anche l'Allegato “C”.
Comma sostituito dall'art. 18 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 e così successivamente modificato dall'art. 20 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 .
Comma inserito dall'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 2021, n. 1 e così modificato dall'art. 18 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16 .
Comma inserito dall'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 21 e così modificato dall'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 .