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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34

LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2017

Bollettino Ufficiale n. 24 del 30 dicembre 2016

Art. 8.
(Anticipazione di cassa agli enti Parco)
1. Al fine di far fronte alle esigenze di cassa derivanti dalla gestione e funzionamento degli enti Parco, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare agli stessi un’anticipazione di cassa, nel limite del 50 per cento dell’importo annuo spettante a ciascun Ente Parco per le spese di funzionamento, e comunque non superiore ad 1 milione di euro complessivi.
2. Con atto di Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione, restituzione e di recupero in caso di mancato rimborso di tutta o parte dell’anticipazione di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Articolo inserito dall'art. 5 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 27 . Tale articolo aggiunge anche l'Allegato “C”.