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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34

LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2017

Bollettino Ufficiale n. 24 del 30 dicembre 2016

Art. 4
(Fondo strategico regionale)
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, della legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita), è istituito il Fondo strategico regionale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale, tramite interventi di supporto finanziario a favore di imprese e di investimenti infrastrutturali, anche di logistica e mobilità.
2. Il Fondo è costituito dalla liquidità esistente presso FI.L.S.E. S.p.A. e presso Ligurcapital S.p.A., risultante dalla gestione dei fondi di cui all’allegato A della presente legge. Il Fondo viene progressivamente implementato con i successivi rientri nella disponibilità di FI.L.S.E. S.p.A. e di Ligurcapital S.p.A. della liquidità che si registra sui fondi di cui all’allegato B, quantificati annualmente in sede di bilancio regionale, al netto di eventuali perdite comportanti l’impossibilità materiale di recupero.
3. Come previsto dall’articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2016 , la gestione del Fondo è assegnata alla FI.L.S.E. S.p.A., fatti salvi i casi di gestione diretta da parte della Giunta regionale degli interventi di cui ai commi 11 e 12; il Fondo può, altresì, essere implementato da risorse regionali, da fondi provenienti da programmi e risorse nazionali e comunitari, da fondi rotativi e di garanzia esistenti, da proventi di dismissioni mobiliari e immobiliari della Regione e/o di sue partecipate, nonché da quelli derivanti dalle risorse di cui all’articolo 4, comma 3, della l.r. 1/2016 .
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 8 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 2 vengono impiegate in strumenti e operazioni che prevedano il rientro nel Fondo delle risorse impegnate, nel breve, medio e lungo termine.
5. Il Fondo può essere implementato da eventuali redditività o plusvalenze ricavate dagli strumenti e operazioni posti in essere; sono a carico del Fondo eventuali perdite che si registrino nell’ambito degli strumenti ed operazioni medesimi. Le modalità di accertamento delle perdite sono definite nelle convenzioni di cui al comma 14.
6. Le risorse del Fondo, ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1/2016 , possono tramite FI.L.S.E. S.p.A. essere utilizzate per la concessione di agevolazioni, finanziamenti, cofinanziamenti e garanzie a favore di imprese ed investimenti infrastrutturali; possono operare quale cofinanziamento o garanzia di interventi di altri operatori e/o altre istituzioni, direttamente o per il tramite di specifici veicoli societari, fondi di investimento o altri strumenti finanziari; possono essere utilizzate per consentire l'emissione di strumenti di debito e l'assunzione di finanziamenti, sia da istituzioni comunitarie o nazionali che sul mercato privato; possono essere impiegate per l’assunzione di partecipazioni di minoranza o strumenti finanziari equivalenti in imprese di rilevante interesse regionale in termini di operatività, rilevanza settoriale, livelli occupazionali, entità e fatturato, innovatività, caratterizzate da adeguate prospettive di redditività e con significative prospettive di sviluppo. Le partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate ai fini degli Accordi di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2016 .
7. Per la gestione di operazioni a valere sul Fondo, di finanza evoluta in materia di equity, garanzie, finanziamenti strutturati a favore delle imprese, FI.L.S.E. S.p.A. può avvalersi della sua controllata Ligurcapital S.p.A.
8. Le risorse proprie di Ligurcapital S.p.A. attualmente impegnate a titolo di cofinanziamento in operazioni effettuate a valere sui fondi di cui agli allegati A e B – sezione Ligurcapital sono destinate al rafforzamento patrimoniale della medesima, ai fini della qualifica di intermediario finanziario iscritto al nuovo Albo unico di Banca d’Italia ai sensi dell’Sito esternoarticolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e integrazioni, creando così le condizioni previste dall’articolo 9, comma 3, della l.r. 1/2016 . Sempre a tal fine, FI.L.S.E. S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere, nel limite massimo di 6 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2, aumenti di capitale di Ligurcapital S.p.A.. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento le modalità di attuazione del presente comma.
9. Le iniziative gestite da FI.L.S.E. S.p.A. in applicazione del presente articolo che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono erogati in regime di de minimis, sono oggetto di esenzione o notifica preliminare da parte di Regione Liguria ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
10. Ai fini della copertura dei costi interni di FI.L.S.E. S.p.A. e di Ligurcapital S.p.A. – diretti e indiretti - attinenti la gestione del Fondo, può essere impiegata una quota del Fondo stesso pari al 3 per cento annuo delle risorse quantificate negli allegati A e B di cui al comma 2 e delle ulteriori implementazioni di cui al comma 3. Sono, inoltre, a carico del Fondo i costi per contratti esterni, costi vivi e costi accessori funzionali all’implementazione degli strumenti ed operazioni posti in essere.
11. Il Fondo è, altresì, costituito mettendo a sistema le risorse correlate alle leggi regionali afferenti gli investimenti infrastrutturali in particolare relativi alle seguenti tipologie di settori:
a) risanamento idrogeologico e interventi di conservazione del territorio e difesa del suolo; (12)

Lettera così modificata dall'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 32 .

b) bonifiche e riqualificazione ambientale e paesaggistica;
c) risanamento della qualità dell'aria;
d) riqualificazione del territorio e dei centri urbani;
e) interventi sulle infrastrutture ed opere pubbliche;
f) turismo;
g) innovazione;
h) formazione;
h bis) operazioni di ricapitalizzazione di società in house della Regione, a partecipazione diretta o indiretta, operanti nel settore delle opere pubbliche. (6)

Lettera aggiunta dall'art. 26 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 15 .

i) interventi di tutela, valorizzazione e promozione delle aree protette regionali, terrestri e marine, e delle zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS). (18)

Lettera inserita dall'art. 10 della legge regionale 9 agosto 2021, n. 14.

i bis) interventi per la transizione ecologica, energie rinnovabili ed efficienza energetica. (21

Lettera aggiunta dall'art. 10 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16.

12. Nell’ambito delle tipologie di settori indicati al comma 11, la Giunta regionale definisce gli interventi a cui destinare il Fondo, le risorse disponibili e le modalità di gestione delle stesse, definendo percentuali di cofinanziamento a carico del beneficiario.
13. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate tramite FI.L.S.E. S.p.A. anche al fine di promuovere la realizzazione di interventi di partenariato pubblico privato.
14. La Giunta regionale, sentite le parti sociali e le componenti della società regionale, approva un Programma triennale per l’impiego del Fondo da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale, riservando una quota pari almeno al 20 per cento delle risorse totali ad interventi e progetti presentati dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e ai comuni rientranti nelle aree interne. 10)

Comma sostituito dall'art. 18 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31 e così successivamente modificato dall'art. 20 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32.

14 bis. Al fine di assicurare un’efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di avanzamento degli investimenti infrastrutturali, in coerenza con i principi contabili armonizzati, è consentita la rimodulazione delle risorse negli esercizi finanziari di competenza, fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio. Sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in aumento o in diminuzione degli stanziamenti del bilancio regionale del Fondo strategico regionale di cui al comma 11, allocati alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”. (13)

Comma inserito dall'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 32 .

14 ter. Al fine di attenuare gli effetti sul sistema economico regionale derivanti dalla crisi conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19, favorendo l’accesso ai finanziamenti della programmazione regionale e nazionale degli investimenti, è istituito per il triennio 2021-2023, nell’ambito della sezione investimenti infrastrutturali di cui al comma 11, un fondo di rotazione pari ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti anche intercomunali di opere pubbliche inserite nei documenti di programmazione regionale, finalizzate ad accedere a finanziamenti regionali e nazionali, da sostenersi da parte dei Comuni, mediante allocazione dell’importo di euro 2.000.000,00 (due milioni/00) del “Fondo straordinario per gli interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del Covid-19” di cui all’articolo 12 della legge regionale 29 luglio 2020, n. 25 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2020-2022). (14)

Comma inserito dall'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 2021, n. 1 e così modificato dall'art. 18 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 16.

14 quater. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce:
a) per ogni esercizio, gli ambiti di intervento, i criteri per l’utilizzo delle risorse del Fondo da destinarsi alla copertura delle spese di progettazione finalizzate ad accedere a finanziamenti regionali e nazionali;
b) le modalità di gestione, nonché di recupero e rimborso del finanziamento concesso, senza oneri, che dovrà essere comunque restituito entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di assegnazione. (15)

Comma inserito dall'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 2021, n. 1.

14 quinquies. Le assegnazioni degli anni successivi all’esercizio 2021 potranno essere effettuate nei limiti delle restituzioni dei finanziamenti concessi negli esercizi precedenti. (16)

Comma inserito dall'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 2021, n. 1.

14 sexies. Il finanziamento viene revocato in via definitiva qualora non si proceda all’avvio dell’attività di progettazione entro dodici mesi dall’assegnazione da parte della Giunta regionale. (17)

Comma inserito dall'art. 5 della legge regionale 24 febbraio 2021, n. 1.

14 septies. Gli eventuali mancati utilizzi nell’anno 2021 delle risorse del fondo di rotazione di cui al comma 14 ter, possono essere destinati per le medesime finalità e con le stesse modalità fino all'esercizio 2025. (19)

Comma inserito dall'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 21 e così modificato dall'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20.

15. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria sul funzionamento del Fondo. La relazione deve prevedere l’indicazione degli interventi e dei progetti finanziati per ciascuna linea di intervento, specificando i tempi di attuazione e i soggetti coinvolti, la quantificazione dei finanziamenti concessi ripartita per i singoli interventi e la distribuzione nel territorio regionale delle risorse erogate, nonché le eventuali criticità riscontrate e l’indicazione delle proposte per superarle. (11)

Comma così modificato dall'art. 18 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 31.

16. Viene costituito un Comitato di indirizzo del Fondo, cui partecipano le strutture individuate dalla Giunta regionale, per l’elaborazione di proposte alla Giunta stessa; FI.L.S.E. S.p.A. partecipa al Comitato con ruolo tecnico-consultivo e di segreteria tecnica.

Note del Redattore:

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Articolo inserito dall'art. 5 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 27 . Tale articolo aggiunge anche l'Allegato “C”.