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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2017

Bollettino Ufficiale n. 24 del 30 dicembre 2016

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge contiene disposizioni di modifica e adeguamento di leggi regionali con finalità di semplificazione e razionalizzazione, nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza (DEF).
Art. 2
(Adeguamento della normativa regionale)
1. Gli impianti produttivi situati all’interno dei parchi regionali di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, e con essi incompatibili, usufruiscono di un ulteriore periodo di permanenza provvisoria rispetto alle scadenze originariamente assegnate, che si conclude il 31 dicembre 2017, al fine di consentire la loro ricollocazione in un altro sito al di fuori delle aree parco e di tutelare il mantenimento dell’occupazione.
2. Nell’ipotesi in cui la Giunta regionale attesti che la ricollocazione di cui al comma 1 non sia attuabile per oggettiva irreperibilità di aree idonee o per incompleto trasferimento delle attività, eventualmente già avviato, si applicano le disposizioni di cui ai vigenti piani dei parchi relative alla mitigazione dell’impatto ambientale e territoriale degli impianti produttivi incompatibili, per un ulteriore periodo da stabilirsi tramite apposito protocollo di intesa stipulato fra gli enti competenti.
3. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “o dipendenti da malattia” sono soppresse; nel secondo periodo, dopo le parole: “In caso di invalidità temporanea” sono inserite le seguenti: “conseguente ad infortunio”.
4. La legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (Individuazione dell’itinerario escursionistico denominato “Alta Via dei Monti Liguri” e disciplina delle relative attrezzature) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
5. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“ 2 bis. Per il Presidente e per i membri del Consiglio degli Enti di gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative previsti rispettivamente per il Sindaco e per i Consiglieri comunali, di cui al Sito esternodecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni. ”.
6. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ 1. Sono organi delle aziende l’amministratore unico e il revisore dei conti. ”.
7. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 9/1998 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ quinquennale ” è sostituita dalle seguenti: “ fino a tre anni ”.
8. L’articolo 8 della l.r. 9/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 8
(Revisore dei conti)
1. Per ciascuna Azienda è previsto un revisore dei conti, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'Sito esternoarticolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della Sito esternodirettiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le Sito esternodirettive 78/660/CEE e Sito esterno83/349/CEE , e che abroga la direttiva Sito esterno84/253/CEE ) e successive modificazioni e integrazioni.
2. La Giunta regionale procede alla nomina del revisore di cui al comma 1 fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine, centoventi giorni prima della scadenza dell'incarico di revisore delle singole Aziende, la Giunta regionale emana un avviso pubblico.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'Sito esternoarticolo 2399 del codice civile e dalla normativa nazionale.
4. Il revisore dei conti resta in carica tre anni. ”.
9. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alla Comunità montana o alla Provincia competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “al Comune competente per territorio o alla Regione nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni.”.
10. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “in materia di coltivazione di cave”, sono soppresse;
b) le parole: “le Comunità montane e le Province ai sensi degli articoli 4 e 6 della l.r. 9/1993 e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “i comuni ai sensi della l.r. 7/2011 e successive modificazioni e integrazioni”.
11. Il comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ 2. L’istanza per le autorizzazioni di cui all’articolo 35, comma 1, da presentare all’Ente competente per territorio, indica gli estremi catastali del terreno interessato e è corredata da un progetto definitivo che evidenzi, in particolare, l’attuale assetto di versante, i movimenti di terreno e i cambi di destinazione d’uso del suolo previsti e le opere necessarie al mantenimento del corretto assetto idrogeologico dell’area con particolare riferimento alla stabilità del pendio e alla regimazione delle acque superficiali e sotterranee. Il progetto è corredato dalla relazione geologica e da una autocertificazione, a firma del progettista abilitato, che attesti la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati. ”.
12. Dopo il comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ 2 bis. La Giunta regionale può definire specifiche linee guida relative ai contenuti minimi degli elaborati tecnici a corredo delle istanze di autorizzazione. ”.
13. Al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 37 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “verrà richiesta” sono sostituite dalle seguenti: “viene richiesto”;
b) la parola: “delegato” è sostituita dalla seguente: “competente”;
c) dopo le parole: “direzione lavori,” sono inserite le seguenti: “e dal professionista incaricato della relazione geologica”.
14. Al comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “sistemazione idraulica” sono sostituite dalle seguenti: “sistemazione e di adeguamento idraulico”.
15. Al comma 3 dell’articolo 47 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ salvo i casi espressamente autorizzati previsti dalla presente legge, in conformità alle previsioni del Piano di bacino di cui alla l.r. 9/1993 ” sono sostituite dalle seguenti: ” fatti salvi i casi espressamente autorizzati previsti dall’articolo 35 della presente legge, in conformità alle previsioni della pianificazione di bacino ”.
16. Il comma 4 dell’articolo 47 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“4. Nelle zone non sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, la riduzione della superficie definita bosco è soggetta alle disposizioni di cui alla vigente normativa paesaggistica e ambientale.”
17. Il Capo I del Titolo IV della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
18. Dopo il Capo V della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ Capo V bis
Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
Articolo 24 bis
(Sistema regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)
1. L'organizzazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi è attuata nel rispetto della Sito esternol. 353/2000 e successive modificazioni e integrazioni ed è definita dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all’Sito esternoarticolo 3 della medesima l. 353/2000 e successive modificazioni e integrazioni, disciplinato all’articolo 24 ter.
2. I soggetti che concorrono alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sono individuati, oltre che dalle leggi di settore, dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all’articolo 24 ter e costituiscono il sistema regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
Articolo 24 ter
(Piano regionale in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)
1. Ai fini della previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, la Regione si dota del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito denominato Piano, sottoposto a revisione annuale.
2. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale che può avvalersi, per l'elaborazione dello stesso, oltre che delle strutture regionali competenti, del supporto tecnico-scientifico di qualificati soggetti istituzionali depositari delle necessarie competenze tecnico-operative, nonché di enti di ricerca, preferibilmente appartenenti al sistema regionale della ricerca di cui alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Piano individua:
a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;
h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane, nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco, nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
j) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;
k) le esigenze formative e la relativa programmazione, con particolare riferimento alle modalità e ai programmi destinati alla formazione e informazione del Volontariato antincendio boschivo;
l) le attività informative;
m) la tipologia degli interventi di prevenzione e di mitigazione del rischio incendio boschivo, nonché l’individuazione degli enti competenti e dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse per la loro realizzazione e manutenzione;
n) l'individuazione dell'equipaggiamento individuale e di squadra idoneo agli interventi di lotta e prevenzione agli incendi boschivi;
o) la regolamentazione del sistema operativo di intervento nel rispetto della normativa vigente;
p) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse economiche e strumentali da destinare alle organizzazioni di volontariato di cui al comma 5;
q) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel Piano stesso.
4. In particolare sono considerati strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:
a) la graduale sostituzione, nelle aree a rischio di incendi, delle essenze forestali maggiormente combustibili con specie più resistenti al fuoco;
b) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate ivi compresa la pulizia del sottobosco a mezzo del pascolamento;
c) i viali tagliafuoco;
d) i serbatoi, gli invasi, i punti d'acqua fissi e mobili e le relative attrezzature di pompaggio;
e) le torri e altri punti di avvistamento e le relative attrezzature;
f) gli apparecchi di segnalazione e di comunicazione fissi e mobili;
g) i mezzi di trasporto;
h) i mezzi aerei e gli apprestamenti relativi al loro impiego;
i) la formazione, l'addestramento e la qualificazione degli addetti all'attività di intervento;
j) i servizi e i supporti per l'informatizzazione dei dati;
k) le campagne di sensibilizzazione e la promozione comunque finalizzate al rispetto della natura e alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
l) ogni altra attrezzatura, equipaggiamento o mezzo idoneo alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi.
5. Gli interventi relativi alle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sono attuati avvalendosi del coordinamento operativo dei soggetti istituzionali depositari delle necessarie competenze tecniche, in base a specifiche convenzioni all'uopo sottoscritte, nonché del supporto delle organizzazioni di volontariato facenti capo ai comuni o loro unioni e alle associazioni afferenti al sistema regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, regolarmente iscritte all’Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo di cui all’articolo 20.
6. La Giunta regionale, sulla base dei criteri e delle modalità previste dal Piano, provvede annualmente a ripartire le risorse destinate al finanziamento del sistema regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi a favore delle organizzazioni di volontariato di cui al comma 5, specializzate nella prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, regolarmente iscritte all’Elenco regionale del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo di cui all’articolo 20, avuto riguardo alla duplice esigenza di riconoscere l'impegno effettivamente profuso nelle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di concorrere al finanziamento della funzione di presidio preventivo assicurata da ciascuna organizzazione.”.
19. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “ed il miglioramento degli standard abitativi, anche attraverso interventi di riqualificazione energetica, sicurezza sismica ed accessibilità agli immobili ”.
20. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“ 5bis. Negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il soggetto gestore può finanziare gli stessi utilizzando anche una parte del risparmio ottenuto sulle spese a carico dell’utenza. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, individua i criteri e le modalità di attuazione che dovranno garantire comunque una quota di risparmio all’utenza in relazione al risparmio energetico conseguito. ”.
21. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della memoria del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati) e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“ 1 bis. I contributi per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 sono concessi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria sulla base di un regolamento dal medesimo approvato che definisce preliminarmente i criteri e le modalità di erogazione del beneficio. ”.
22. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, riservato agli allievi delle scuole medie della Liguria” sono soppresse.
23. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ 2. Al fine della valutazione delle prove l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, con proprio provvedimento, nomina la Commissione giudicatrice, composta da:
a) il Presidente del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, o un componente dell’Ufficio di Presidenza dal medesimo designato, con funzione di Presidente;
b) due Consiglieri designati dall’Ufficio di Presidenza;
c) quattro esperti designati dall’Ufficio di Presidenza nell’ambito di un elenco di otto nominativi individuati dal responsabile regionale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) ligure. ”.
24. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ 4. Gli studenti proclamati vincitori del concorso, in numero non superiore a quaranta, sono premiati con un viaggio nelle terre della Venezia Giulia e della Dalmazia, secondo itinerari definiti dall’Ufficio di Presidenza, che prevedono la visita ai luoghi simbolo della tragedia giuliano-dalmata sia nelle terre rimaste italiane sia, in quanto possibile, in quelle incorporate nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica di Croazia; al viaggio partecipano una delegazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, rappresentanti dei docenti e dell’ANVGD. ”.
25. Il comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 29/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ 5. Al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale e commemorare il Giorno del Ricordo, istituito dalla Sito esternolegge 30 marzo 2004, n. 92 in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo Giuliano - Dalmata e delle vicende del confine orientale, il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria si riunisce in seduta solenne. ”.
26. L’articolo 4 della l.r. 29/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 4
(Collaborazione culturale)
1. La Regione riconosce la funzione dell’ANVGD, quale soggetto di ricerca e di valorizzazione della memoria storica del martirio e dell’esodo dei Giuliano-Dalmati e ne sostiene l’attività delle articolazioni, quali i comitati e le delegazioni, operanti sul territorio regionale, secondo le decisioni assunte dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria sentito il responsabile regionale dell’ANVGD ligure. ”.
27. L’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32 (Norme per la pubblicazione e la diffusione del Bollettino Ufficiale) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituto dai seguenti:
“ Articolo 1
(Bollettino Ufficiale della Regione Liguria)
1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, di seguito denominato BURL, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali e dei regolamenti, ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto, e di tutti gli atti in esso pubblicati, fatte salve le altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall’ordinamento vigente.
2. Il BURL è pubblicato a cura della Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e ha sede presso la struttura consiliare competente alla direzione, redazione e amministrazione dello stesso.
Articolo 1 bis
(Redazione, consultazione e conservazione del BURL)
1. Il BURL è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, sull’apposita sezione del sito istituzionale della Regione Liguria, con modalità che ne garantiscano l’autenticità, l’integrità e la conservazione, nel rispetto dell’ordinamento vigente in materia.
2. La consultazione del BURL è libera e gratuita; è assicurata, oltreché sul sito istituzionale della Regione, presso gli uffici rapporti con il pubblico della Regione, presso tutti gli altri uffici regionali aperti al pubblico e presso gli uffici rapporti con il pubblico degli enti locali liguri.
3. Su richiesta degli interessati alla redazione del BURL, può essere rilasciata una stampa del BURL, previo pagamento di un contributo in misura corrispondente a quello fissato per l’estrazione di copie di atti amministrativi.
4. Gli interessati possono richiedere l’invio a mezzo posta di una stampa del BURL, dietro pagamento in contrassegno di una quota per l’invio, fissata con la deliberazione di cui all’articolo 13.
5. Una copia cartacea del fascicolo di ogni numero del BURL è conservata dalla struttura consiliare che ne cura la redazione. ”.
28. I commi 2 e 3 dell’articolo 7 della l.r. 32/2004 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
“ 2. In calce ai testi di legge sono pubblicati la sintesi dei lavori preparatori ed eventuali note utili al fine di rendere più agevole la lettura delle norme.
3. Al fine di facilitare la conoscenza della normativa, qualora una legge o un regolamento subiscano modifiche, è redatto il testo coordinato vigente che è pubblicato, con mero carattere informativo, che non incide sul valore legale degli atti ufficiali, nella banca dati delle leggi regionali accessibile dal sito istituzionale della Regione Liguria. ”.
29. Dopo l’articolo 8 della l.r. 32/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ Articolo 8 bis
(Banca dati delle leggi regionali)
1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria cura la tenuta e la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della banca dati nella quale sono pubblicati, in formato digitale, i testi storici delle leggi e dei regolamenti della Regione e i testi vigenti coordinati con le modifiche normative sopravvenute. La banca dati delle leggi regionali rende, inoltre, accessibile la successione delle modifiche normative sopravvenute.
2. L’accesso alla banca dati delle leggi regionali è libero e gratuito.
3. La banca dati delle leggi regionali ha mero carattere informativo. ”.
30. L’articolo 9 della l.r. 32/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 9
(Periodicità della pubblicazione)
1. Il BURL è pubblicato con periodicità settimanale, di norma il mercoledì, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Nel caso che il giorno di pubblicazione coincida con festività, questa avviene il primo giorno successivo non festivo.
2. Le quattro parti del BURL sono pubblicate in fascicoli separati, con distinta numerazione delle pagine. ”.
31. L’articolo 10 della l.r. 32/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 10
(Richiesta e termini di pubblicazione)
1. La pubblicazione degli atti degli organi e delle strutture regionali è richiesta direttamente al dirigente della struttura di cui all'articolo 1, comma 2, da parte degli organi o delle strutture regionali stesse. La pubblicazione degli atti di amministrazioni ed enti non regionali, richiesta direttamente al dirigente della struttura di cui all’articolo 1, comma 2, deve indicare il riferimento normativo che ne prescrive la pubblicazione. La pubblicazione avviene nel testo fornito dai richiedenti.
2. In ogni caso, gli atti da pubblicare devono essere trasmessi nel formato e secondo le modalità determinate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell’articolo 13.
3. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 49 e 50 dello Statuto, gli atti acquisiti entro la giornata del mercoledì sono pubblicati di norma nel BURL di due mercoledì successivi, salvo che specifiche disposizioni prevedano termini diversi o che una particolare e motivata urgenza imponga termini più brevi. ”.
32. L’articolo 11 della l.r. 32/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 11
(Costi di pubblicazione)
1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione:
a) quando è richiesto dagli organi e strutture della Regione;
b) quando la pubblicazione sia prevista da leggi o da regolamenti regionali;
c) nel caso di pubblicazione degli Statuti degli enti locali.
2. In tutti gli altri casi la pubblicazione è effettuata a spese del soggetto richiedente.”.
33. L’articolo 12 della l.r. 32/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 12
(Supplementi)
1. Oltre ai fascicoli ordinari possono essere pubblicati, qualora lo richiedano particolari esigenze, supplementi che recano lo stesso numero e data di pubblicazione del corrispondente fascicolo ordinario, il cui sommario ne reca notizia.
2. Sono, in ogni caso, pubblicati su supplementi gli allegati alle leggi di bilancio annuale e pluriennale, alle variazioni, all’assestamento e al rendiconto della Regione. ”.
34. L’articolo 13 della l.r. 32/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 13
(Determinazioni dell'Ufficio di Presidenza)
1. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria sono determinati:
a) le caratteristiche ed il formato del BURL digitale;
b) il formato e le modalità per l’invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;
c) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l’autenticità e l’integrità;
d) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;
e) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;
f) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;
g) le modalità di realizzazione della sezione del sito istituzionale della Regione dedicata al BURL con motore di ricerca idoneo a consentirne la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;
h) le tariffe di inserzione e le modalità di pagamento;
i) il costo della riproduzione delle copie di cui all’articolo 2, comma 4;
j) le modalità di introito del contributo;
k) la disciplina della diffusione del BURL in via telematica;
l) le modalità di tutela dei dati personali sia con riferimento agli atti da pubblicare e sia con riferimento agli accessi al sito. ”.
35. L’articolo 15 della l.r. 32/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
36. L’articolo 16 della l.r. 32/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 16
(Disposizione finanziaria)
1. Le entrate derivanti dall’applicazione della presente legge sono introitate sullo stato di previsione dell’entrata del bilancio del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria piano dei conti finanziario 2.1.1.2.1 sul capitolo di entrata 3305 “Proventi derivanti da B.U.”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria Missione 1 “Servizi istituzionali e generali, di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Capitolo 1523 “Composizione e stampa Burl”.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. ”.
37. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 ter della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “ quinquennale ” è sostituita dalla seguente: “ triennale ”.
38. L’articolo 8 quater della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
39. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“ 1 bis. Per assicurare il funzionamento dell’Assemblea Legislativa occorre, in ogni caso, a seguito di istanza, garantire il trasferimento trimestrale anticipato, cioè entro il ventesimo giorno del primo mese di ciascun trimestre, di almeno un quarto della quota di fabbisogno. ”.
40. Alla rubrica e al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di controllo” sono soppresse.
41. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “ persegue ” sono inserite le seguenti: “ , sulla base di atti di indirizzo forniti dalla Giunta regionale, ”.
42. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “seguenti funzioni” sono inserite le seguenti: “sulla base di atti di indirizzo forniti dalla Giunta regionale”.
43. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “in conformità con gli indirizzi regionali” sono soppresse.
44. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 39 (Nuove norme per l’Istituto Regionale per la Floricoltura) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “la metà più uno dei” sono sostituite dalla seguente: “tre”.
45. Dopo il comma 9 dell’articolo 5 della l.r. 39/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
“9 bis. Al fine di garantire la funzionalità dell’IRF, in caso di dimissioni di un numero di componenti del Comitato direttivo tale da non consentire la validità delle deliberazioni del Comitato ai sensi del comma 5, il Presidente entro quindici giorni convoca l’Assemblea al fine dell’elezione dei componenti dimissionari del Comitato direttivo.
9 ter. In caso di mancata ricostituzione del Comitato direttivo entro trenta giorni dalla convocazione dell’Assemblea ai sensi del comma 9 bis, i membri non dimissionari decadono e la Giunta regionale procede alla nomina di un Commissario ad acta per la ricostituzione dell’intero Comitato direttivo entro i successivi quarantacinque giorni.
9 quater. La mancata ricostituzione del Comitato direttivo nel termine di cui al comma 9 ter comporta la decadenza di tutti gli organi dell’IRF e la nomina da parte della Giunta regionale di un Commissario straordinario che esercita le proprie funzioni fino alla ricostituzione del Comitato direttivo e comunque per un periodo non superiore a sei mesi a far data dal suo insediamento. ”.
46. Il comma 1bis dell’articolo 9 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:
”1bis. La relazione previsionale sui programmi di attività e sull'andamento delle variabili economiche presentata alla Giunta regionale da Liguria Digitale entro il 30 novembre di ciascun anno ai sensi dell’articolo 84 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, evidenzia gli obiettivi operativi della società, le attività e le risorse, nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale, per lo sviluppo del SIIR e del progetto istituzionale “Liguria in Rete” in attuazione del Programma Strategico Digitale della Regione Liguria approvato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.
1ter. La Giunta regionale approva la relazione di cui al comma 1 bis e adotta le linee di indirizzo per lo sviluppo coordinato ed omogeneo del SIIR sentita la Commissione consiliare competente per materia. ”.
47. Le risorse erogate da FI.L.S.E. S.p.A. a favore delle amministrazioni aggiudicatrici a titolo di anticipazione a valere sul fondo per la finanza di progetto ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni), che sono oggetto di revoca, possono essere restituite in forma rateizzata per un periodo non superiore a tre anni secondo un piano d’ammortamento da concordare, gravate dagli interessi legali computati a decorrere dalla data di erogazione.
48. L’articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 13
(Commissione giudicatrice)
1. Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui agli articoli 77 e 78 Sito esternodel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle Sito esternodirettive 2014/23/UE , Sito esterno2014/24/UE e Sito esterno2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la commissione giudicatrice è nominata, nel rispetto del principio di rotazione, dal Direttore generale al quale fa capo la struttura che ha richiesto l’attivazione della procedura di gara.
2. Nel caso di procedure di gara indette dalla Regione quale Stazione Unica Appaltante o Soggetto Aggregatore, la commissione di cui al comma 1 è nominata dal dirigente della struttura competente in materia di appalti.
3. La commissione è composta da tre o cinque membri, esperti nel particolare settore cui si riferisce la gara, ed è presieduta da un dirigente o da un funzionario con particolare comprovata esperienza e professionalità.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la vigente normativa nazionale. ”.
49. Il Titolo IV della l.r. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
50. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale), è inserito il seguente:
“ 1bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), può essere previsto un delegato da individuarsi secondo le modalità indicate nel regolamento di cui al comma 6, ove sono disciplinate anche le procedure di sostituzione dei medesimi. ”.
52. Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 32 (Interventi regionali per la promozione dell’integrazione europea), sono abrogati.
55. L’articolo 13 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato
56. La lettera k) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
60. I commi 4 e 5 dell’articolo 24 della l.r. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
62. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2011, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), è sostituita dalla seguente:
“ f) i Presidenti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia (ANPCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI); ”.
63. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “nel Programma” sono sostituite dalle seguenti: “nella deliberazione della Giunta regionale”.
64. Al comma 2 e al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 6/2011 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “programmazione” è sostituita dalla seguente: “deliberazione”.
65. L’articolo 7 della l.r. 6/2011 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 7
(Individuazione degli interventi)
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, con propria deliberazione individua le attività di interesse regionale ai fini di quanto previsto dagli articoli 2 e 4, per tipologia di interventi e categorie di opere, anche con riferimento a soglie di importo e modalità di finanziamento. ".
66. Al comma 11 dell’articolo 9 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “uno o più liquidatori” è inserita la seguente: “anche”.
67. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ 1. Per le spese istruttorie relative al rilascio di provvedimenti, anche in forma tacita, o alla conclusione di procedimenti a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o altri regimi sostitutivi comunque denominati, di competenza dell’Amministrazione regionale o dei soggetti del settore regionale allargato, su iniziativa di privati, è posto a carico degli stessi un contributo, nei casi e sulla base di tariffe definite con regolamento regionale. ”.
68. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 37/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “Il provvedimento” sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento”;
b) le parole: “e di esclusione” sono soppresse;
c) le parole: “euro 70,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 25,00”.
69. Le procedure di cui all’articolo 29 della l.r. 37/2011 e successive modificazioni e integrazioni possono trovare applicazione anche agli immobili di proprietà di FI.L.S.E. S.p.A. che vengano destinati esclusivamente ad attività produttive individuate dall’articolo 13, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) limitatamente a rimessaggi, magazzini e depositi, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni. In tali casi non è dovuta al Comune interessato la percentuale pari al 10 per cento dell’incremento di valore da ricavarsi dall’alienazione degli immobili oggetto di valorizzazione per usi produttivi.
70. Al comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ai fini dell'adozione del disegno di legge”, sono soppresse.
71. Al comma 7 dell’articolo 7 della l.r. 49/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “con provvedimento della Giunta regionale fino ad un massimo di” sono sostituite dalla seguente: “in”;
b) il secondo periodo è abrogato;
c) le parole: “di euro 2.300,00” sono sostituite dalle seguenti: “del 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi”.
72. L’articolo 16 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 16
(Assegnazione di personale da parte della Giunta regionale e del Consiglio)
1. Ai sensi dell’articolo 22, comma 1 bis, della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, l’assegnazione di personale alla struttura di supporto al Co.Re.Com. è determinata, sentito il medesimo Comitato, dalla Giunta regionale o dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa della Liguria. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del Co.Re.Com. ed opera in piena autonomia. ”.
73. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014) e successive modificazioni e integrazioni le parole: “1° gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2018”.
74. La lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
75. L’articolo 25 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ Articolo 25
(Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l’esercizio della pesca)
1. I proventi delle tasse sulle concessioni di cui all’articolo 12 sono obbligatoriamente utilizzati per i compiti di istituto finalizzati all’attuazione della presente legge.
2. I proventi della sovrattassa sulle concessioni di cui all’articolo 12 sono destinati alle associazioni di pescasportiva, accreditate in seno alla Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all’articolo 3, per lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), secondo quanto stabilito dai commi 3 e 4.
3. Il riparto alle associazioni di pescasportiva avviene in base ai seguenti criteri:
a) 10 per cento in parti uguali;
b) 90 per cento, in proporzione alle spese ammissibili effettivamente sostenute rilevate dalla rendicontazione tecnico finanziaria delle attività svolte con l’indicazione del numero e la tipologia degli interventi effettuati, i mezzi e il personale volontario coinvolti.
4. Ogni associazione di pesca sportiva non potrà ottenere complessivamente più del 65 per cento del fondo annuo disponibile. ”.
76. Il comma 3 bis dell’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
79. Alla fine del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016) e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “, fatta eccezione per gli automezzi adibiti ad attività di protezione civile e antincendio boschivo”.
80. I commi 2 e 3 dell’articolo 12 della l.r. 27/2015 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
81. La Regione promuove il Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria cui possono partecipare gli enti parco, i comuni e le unioni di comuni per la realizzazione di azioni sinergiche ed interventi coordinati per il perseguimento di obiettivi di crescita del settore e delle potenzialità turistiche della Liguria.
82. Il Patto per lo sviluppo strategico del turismo è definito con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, che individua le iniziative alle quali gli enti di cui al comma 81 devono aderire per partecipare al Patto. (10)

Comma cosi sostituito dall'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20.

83. La Regione contribuisce, a valere sul Fondo strategico di cui alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2017 e sulla base di criteri e modalità definite con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, al finanziamento di interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica a rilevante impatto turistico realizzati da comuni aderenti al Patto di cui al comma 81.
84. Agli enti di cui al comma 81 aderenti al Patto è riconosciuta, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, priorità nell’attribuzione di contributi o altri vantaggi economici a valere sui fondi regionali destinati ai comuni per interventi e/o iniziative a rilevante impatto turistico.
85. L’adesione al Patto di cui al comma 81 comporta il riconoscimento di forme di premialità nell’ambito dell’attuazione dei patti di solidarietà regionale.
86. Allo scopo di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle realtà sportive sul territorio regionale, anche come strumento di aggregazione sociale e benessere per i cittadini, la Regione adotta, sulla base di criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, misure per incentivare interventi di riqualificazione degli impianti e delle strutture sportive anche al fine di provvedere alle dotazioni necessarie a garantire la sicurezza e la salute degli utenti, a valere sul Fondo strategico di cui alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2017.
Art. 3
(Razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione)
1. In prima applicazione di quanto disposto dal Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 24 del predetto decreto, ai fini di un’urgente razionalizzazione delle società a partecipazione regionale che persegua gli obiettivi previsti dalla legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita) la Regione adotta gli interventi di cui al presente articolo.
2. Al fine di conseguire recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, la Società consortile Liguria Digitale per azioni, di cui all’articolo 12 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione) e successive modificazioni e integrazioni, si trasforma in società per azioni. A tal fine la Giunta regionale adotta gli atti necessari nell’ambito del regime di controllo analogo e nel rispetto delle disposizioni del codice civile.
3. Alla società derivante dalla trasformazione ai sensi del comma 2, società in house a controllo plurimo, partecipano gli enti già consorziati ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della l.r. 20/2014 e successive modificazioni e integrazioni e possono aderire i soggetti pubblici di cui all’articolo 6 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni. Nel perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e riorganizzazione, nonché di ottimizzazione dei servizi e dei costi, la Società può provvedere ad una riorganizzazione straordinaria con individuazione dei rami di azienda non più strategici ai fini della loro cessione sul mercato ad esclusione della Server Farm. (2)

Comma così modificato dall'art. 15 della legge regionale 6 febbraio 2020, n. 5.

4. Dalla data di effetto della trasformazione di Liguria Digitale S.c.p.A. a società per azioni la stessa esercita le funzioni assegnate a Liguria Digitale S.c.p.A. dalla l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Dalla data di effetto della trasformazione di Liguria Digitale S.c.p.A. a società per azioni, la denominazione Liguria Digitale S.c.p.A. contenuta nella normativa regionale vigente e negli atti si intende riferita alla società per azioni di cui al comma 2.
6. La trasformazione della natura societaria di Liguria Digitale si realizza nei modi e con le garanzie previste dall’articolo 2498 del codice civile; in particolare proseguono senza variazioni i rapporti di lavoro in essere.
8. Al fine della razionalizzazione e del potenziamento delle attività di I.R.E. S. p. A., FI.L.S.E. S.p.A promuove, previa verifica delle condizioni di fattibilità, l’aggregazione di I.R.E. S.p.A. con la partecipata I.P.S. S.p.A., nonché con altri soggetti aventi finalità analoghe o similari.
9. Per la realizzazione di opere pubbliche, i costi di I.R.E. S.p.A. relativi alle attività tecniche e tecnico-amministrative di gestione delle procedure di appalto e relative spese di carattere strumentale, sono imputabili ai quadri economici delle opere stesse in coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
10. Al fine di consentire una migliore gestione degli eventi espositivi nautici della Fiera di Genova, FI.L.S.E. S.p.A può concorrere tramite la partecipazione di cui alla legge regionale 15 novembre 2002, n. 40 (Norme per la partecipazione alla Società derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Genova. Abrogazione della legge regionale 3 novembre 1972 n. 12 (norme per l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di fiere e mercati) e modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale)) al capitale di una società di scopo.
Art. 4
(Disposizioni in materia di servizi e politiche attive per il lavoro)
1. In attuazione del Sito esternodecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Sito esternolegge 10 dicembre 2014, n. 183 ) e successive modificazioni e integrazioni e nelle more della revisione complessiva della normativa regionale in materia, la Regione esercita le funzioni in materia di servizi per il lavoro, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato di cui all’Sito esternoarticolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni relative alle politiche attive del lavoro, e in particolare:
a) alla programmazione di cui all’Sito esternoarticolo 11 del d.lgs. 150/2015 e successive modificazioni e integrazioni;
b) alla costituzione e l’organizzazione dei centri per l’impiego regionali.
2. Le modalità di gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive sono definiti nella Convenzione tra Regione Liguria e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a norma degli articoli 11 e 15 Sito esternodel d.lgs. 150/2015 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, nell’articolo 2 della Convenzione stessa.
3. La Giunta regionale emana disposizioni di attuazione di quanto previsto nei commi 1 e 2.
4. Allo scopo di assicurare il coinvolgimento dei soggetti rappresentativi delle realtà istituzionali, economiche e sociali presenti sul territorio regionale, e’ istituito il Comitato Regionale per il Lavoro (CRL), quale sede di confronto e raccordo sulle politiche del lavoro regionali.
5. Il CRL ha funzioni consultive ed esprime parere, qualora richiesto, su ogni atto di programmazione attinente alle materie di cui al presente articolo.
6. Il CRL, in seduta congiunta con il Comitato Regionale per l’Istruzione e la Formazione di cui all’articolo 69 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni, esprime parere in merito al Piano triennale di cui all'articolo 56 della medesima legge regionale, nonché in merito ad ogni altro argomento per il quale sia ritenuto opportuno acquisire il parere del partenariato in seduta congiunta.
7. Il CRL è composto da:
a) l'Assessore regionale alle politiche attive del lavoro o suo delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante della Città metropolitana ed uno per ognuno degli altri enti di area vasta;
c) un rappresentante dei comuni designato dall’ANCI regionale;
d) fino a otto rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera e);
e) fino a otto rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);
f) la Consigliera o Consigliere regionale di parità, ai sensi di quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 15, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'Sito esternoarticolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ) e successive modificazioni e integrazioni;
g) sei rappresentanti designati dalla Consulta di cui all'articolo 23 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap) e successive modificazioni e integrazioni fra le associazioni e gli organismi maggiormente riconosciuti, anche in forma associata, operanti nel campo della tutela e dell’assistenza delle persone disabili;
h) il Direttore generale dell’Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) o suo delegato.
8. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 7 è nominato un membro supplente, su designazione degli stessi soggetti competenti per la designazione dei membri effettivi.
9. Le designazioni dei componenti di cui al comma 7, lettere b), c), d), e) e g) debbono essere effettuate entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso tale termine, il CRL è nominato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salva l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.
10. La Giunta regionale definisce i criteri per la designazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nomina il CRL e definisce le modalità di sostituzione dei componenti.
11. Il CRL adotta un proprio regolamento, prevedendo altresì la possibilità di costituire sottogruppi tecnici e opera a titolo gratuito. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della Regione di categoria non inferiore a D.
12. La legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e l’articolo 48 della legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
13. Nella normativa regionale vigente in materia di lavoro, i riferimenti alla “Commissione di concertazione”, “Comitato istituzionale” e “Comitato per il sostegno dell'occupazione” sono da intendersi al “Comitato Regionale per il Lavoro”.
14. Per le aziende richiedenti la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 64, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e successive modificazioni e integrazioni che non hanno preventivamente utilizzato o programmato gli strumenti ordinari di flessibilità quali, a titolo esemplificativo, ferie residue e maturate, permessi, banca delle ore, ovvero altri istituti di fonte contrattuale, la Regione provvede alla rideterminazione delle ore spettanti autorizzando la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per le ore richieste con l’esclusione di quelle relative agli strumenti sopra citati che residuavano all’inizio della sospensione.
Art. 5
(Modifiche a leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia)
1. All’articolo 59 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo periodo del comma 2 quater, è soppresso;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“ 5. Fatto salvo il necessario assenso della Regione in merito alle varianti e modifiche al PUC di cui al comma 1 per il superamento dei dissensi espressi da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute e della pubblica incolumità trovano applicazione le disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 14 quinquies della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. ”.
2. L’articolo 32 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
3. Il comma 7 bis dell’articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio dell’attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ 7 bis. Fatto salvo il necessario assenso della Regione in merito alle eventuali varianti agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, per il superamento dei dissensi espressi da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute e della pubblica incolumità trovano applicazione le disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 14 quinquies della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. ”.
Art. 6
(Disciplina applicabile alle procedure edilizie previste da leggi regionali)
1. Fino all’adeguamento della legislazione regionale in materia edilizia alla sopravvenuta disciplina statale in materia ove nelle procedure edilizie disciplinate da leggi regionali risulti necessaria l’acquisizione di atti o assensi di diverse amministrazioni trovano applicazione le disposizioni in materia di conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 7
(Interpretazione autentica di disposizioni)
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che “In caso di missione è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo, per il vitto e per la sosta del proprio automezzo”, si interpreta autenticamente nel senso che, nel caso in cui il Presidente del Consiglio regionale, per le finalità di cui al comma 1, utilizzi l’autovettura di cui al comma 3 bis, rimane ferma la trattenuta di cui all’articolo 2, comma 2 e, in assenza di autorizzazione da parte dell’Ufficio di Presidenza, non si da luogo ad alcuno dei rimborsi di cui al medesimo articolo 9.
Art. 8
(Disposizioni abrogative e transitorie)
1. L’articolo 12 della legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale ed incentivi all’unificazione dei comuni) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti di fusione avviati dai comuni alla data del 31 dicembre 2016.
2. Fino all’effettiva pubblicazione del BURL in formato digitale, continuano ad applicarsi le norme previgenti in materia e i Bollettini Ufficiali della Regione Liguria continuano ad essere pubblicati in forma cartacea con effetti, come anteriormente, dalla data indicata nella pubblicazione.
3. Sino alla data di nomina dell’organismo monocratico di valutazione previsto dall’articolo 24 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, che in ogni caso deve avvenire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni dell’organismo sono svolte da uno dei due componenti esterni dell’organismo indipendente di valutazione uscente, individuato tra gli stessi mediante estrazione a sorte.
3 bis. Per garantire l’ordinaria durata triennale dell’organismo indipendente di valutazione, individuato ai sensi del comma 3, il componente esterno monocratico resta in carica sino al 31 dicembre 2019. (1)

Comma inserito dall'art. 43 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 .

4. Il regolamento regionale 12 ottobre 2012, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e dell’Sito esternoarticolo 33, secondo comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni continua a trovare applicazione e può essere oggetto di specifiche modifiche e integrazioni.
5. Entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, la Regione stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione della rendicontazione tecnico finanziaria di cui all’articolo 25, comma 3, della l.r. 8/2014 , come sostituito dalla presente legge. Per l’annualità 2016 il riparto alle associazioni di pescasportiva viene effettuato con le modalità e i criteri adottati nell’anno 2015.
Art. 9
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2017.