Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ PER L’ANNO 2017
Bollettino Ufficiale n. 24 del 30 dicembre 2016
Art. 5
(Modifiche a leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia)
1. All’articolo 59 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo periodo del comma 2 quater, è soppresso;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“ 5. Fatto salvo il necessario assenso della Regione in merito alle varianti e modifiche al PUC di cui al comma 1 per il superamento dei dissensi espressi da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute e della pubblica incolumità trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 14 quinquies della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. ”.
2. L’articolo 32 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
3. Il comma 7 bis dell’articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio dell’attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ 7 bis. Fatto salvo il necessario assenso della Regione in merito alle eventuali varianti agli atti di pianificazione territoriale e agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, per il superamento dei dissensi espressi da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute e della pubblica incolumità trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 14 quinquies della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. ”.
Note del Redattore: