Legge regionale 7 dicembre 2016, n. 32
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 22 (NORME IN MATERIA DI ENERGIA) E AL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Bollettino Ufficiale n. NaN del 23 dicembre 2016
Art. 1
(Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))
1. Nella rubrica dell’articolo 8 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “
Province
” sono aggiunte le seguenti: “e della Città metropolitana
”.2. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “
Provincia
” sono aggiunte le seguenti: “e della Città metropolitana
”.Art. 2
(Abrogazione dell’articolo 13 della l.r. 22/2007 )
1. L’articolo 13 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Art. 3
(Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 22/2007 )
1. L’articolo 24 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
Articolo 24
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Titolo si applicano le definizioni di cui all’
articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modificazioni e integrazioni.
”.Art. 4
(Modifica all’articolo 25 della l.r. 22/2007 )
1. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Art. 5
(Inserimento dell’articolo 25 bis della l.r. 22/2007 )
1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“
Articolo 25 bis
(Banche dati regionali)
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, lettere a) e b),
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c),
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ), in materia di energia, operano le seguenti banche dati regionali:
a) il catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL), contenente le schede identificative, la documentazione tecnica, i rapporti di efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, trasmessi in via informatica alla Regione
Liguria;
b) il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica della Regione Liguria (SIAPEL), quale banca dati contenente gli attestati di prestazione energetica riguardanti gli edifici e le singole unità immobiliari, trasmessi in via informatica alla Regione Liguria dai tecnici abilitati.
”.Art. 6
(Abrogazione degli articoli 26, 27, 28, 28 bis e 28 quater della l.r. 22/2007 )
1. Gli articoli 26, 27, 28, 28 bis e 28 quater della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
Art. 7
(Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 22/2007 )
1. L’articolo 29 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
Articolo 29
(Regolamento)
1. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa nazionale vigente in materia, con regolamento regionale adottato ai sensi dell’articolo 50, comma 1, dello Statuto, sono definiti:
a) i piani e le procedure di controllo per la verifica degli attestati di prestazione energetica trasmessi alla Regione Liguria;
b) la metodologia e le procedure per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica al SIAPEL;
c) i criteri per l’interconnessione tra SIAPEL e CAITEL;
d) i criteri per l’iscrizione all’elenco, di cui all’articolo 30, comma 2, dei tecnici abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica;
f) ogni altra disciplina demandata al regolamento dalla presente legge, anche in applicazione di quanto previsto dall’
articolo 9, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
”.Art. 8
(Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 22/2007 )
1. Il comma 4 dell’articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
4. Al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per l’adeguamento e la gestione del CAITEL, nonché per gli accertamenti e le ispezioni degli impianti stessi, i responsabili degli impianti sono tenuti alla corresponsione di un contributo, per ogni rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso al CAITEL.
”.2. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“
4 bis. Per le modalità di determinazione e di versamento del contributo previsto dal comma 4, nonché per le conseguenze del mancato pagamento, si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3.
”.Art. 9
(Modifiche all’articolo 31 della l.r. 22/2007 )
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
ai sensi dell’articolo 26,
” sono soppresse e le parole: “con quanto stabilito dal Regolamento di cui all’articolo 29
” sono sostituite dalle seguenti: “alle prescrizioni e ai requisiti minimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale
”.Art. 10
(Modifiche all’articolo 33 della l.r. 22/2007 )
1. I commi 4, 5 e 7 dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
2. Il comma 10 dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
10. Per la disciplina delle sanzioni amministrative in materia di attestazione energetica degli edifici si fa rinvio a quanto disposto dall’articolo 15, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10,
del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
”.3. Il comma 11 dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
11. L’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni di cui all’
articolo 15, comma 3, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni competono alla Regione. L’accertamento delle infrazioni può essere esercitato tramite I.R.E. S.p.a..
”.4. I commi 11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinquies, 11 sexies, 11 septies, 11 octies e 11 nonies dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
5. Dopo il comma 15 bis dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“
15 ter. L’irrogazione delle sanzioni, di cui all’articolo 16, commi 6, 7 e 8,
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le
direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE ), è delegata ai comuni, alle province e alla Città metropolitana rispettivamente competenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), e dell’articolo 8, comma 1, lettera k).
”.Art. 11
(Abrogazioni)
1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni del regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6 (Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 , così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012, n. 23 recante: “Norme in materia di energia”):
b) l’articolo 2 ;
e) i commi 1 e 3 dell’articolo 6 ;
g) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 17 , limitatamente alle parole: “
che deve essere conforme a quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento
”;i) l’articolo 21 ;
j) gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H e I.
Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 8 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2016-2018:
esercizio 2016
stato di previsione dell’entrata
- Iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”;
stato di previsione della spesa
- Iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) alla Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 1 “Fonti energetiche”;
esercizio 2017
stato di previsione dell’entrata
- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”;
stato di previsione della spesa
- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) alla Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 1 “Fonti energetiche”;
esercizio 2018
stato di previsione dell’entrata
- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni”;
stato di previsione della spesa
- Iscrizione, in termini di competenza, di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) alla Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 1 “Fonti energetiche”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 13
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.