Legge regionale 7 dicembre 2016, n. 32
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 MAGGIO 2007, N. 22 (NORME IN MATERIA DI ENERGIA) E AL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Bollettino Ufficiale n. NaN del 23 dicembre 2016
Art. 10
(Modifiche all’articolo 33 della l.r. 22/2007 )
1. I commi 4, 5 e 7 dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
2. Il comma 10 dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
10. Per la disciplina delle sanzioni amministrative in materia di attestazione energetica degli edifici si fa rinvio a quanto disposto dall’articolo 15, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10,
del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
”.3. Il comma 11 dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
11. L’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni di cui all’
articolo 15, comma 3, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni competono alla Regione. L’accertamento delle infrazioni può essere esercitato tramite I.R.E. S.p.a..
”.4. I commi 11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinquies, 11 sexies, 11 septies, 11 octies e 11 nonies dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
5. Dopo il comma 15 bis dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“
15 ter. L’irrogazione delle sanzioni, di cui all’articolo 16, commi 6, 7 e 8,
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le
direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE ), è delegata ai comuni, alle province e alla Città metropolitana rispettivamente competenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), e dell’articolo 8, comma 1, lettera k).
”.