Legge regionale 18 novembre 2016, n. 29
PRIME DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA E DI ATTIVITÀ EDILIZIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2016, N. 1 (LEGGE SULLA CRESCITA)
Bollettino Ufficiale n. 21 del 25 novembre 2016
Art. 9.
(Modifiche all’articolo 14 della l.r. 36/1997 )
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
1. Per la formazione del PTR la Giunta regionale:
a) previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva un documento preliminare del progetto di Piano, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla
l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
b) convoca le conferenze di pianificazione di cui all’articolo 6, anche al fine dell’effettuazione della fase di consultazione a norma
della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
c) pubblica il documento preliminare approvato tramite avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) e nel sito informatico della Regione, in vista dell’acquisizione di proposte o contributi da parte di soggetti pubblici e privati per la predisposizione del progetto di PTR.
”.2. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
trenta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni
”.