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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 18 novembre 2016, n. 29

PRIME DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA E DI ATTIVITÀ EDILIZIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2016, N. 1 (LEGGE SULLA CRESCITA)

Bollettino Ufficiale n. 21 del 25 novembre 2016

Art. 29.
(Modifiche all’articolo 79 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale))
a) al punto 1) le parole: “
indice una conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli articoli 14 e seguenti
Sito esternodella l. 241/1990
e successive modificazioni e integrazioni in vista del conseguimento in sede di successiva conferenza di servizi decisoria
” sono sostituite dalle seguenti: “
convoca apposita sessione istruttoria in vista dell’illustrazione del PUC e dell’acquisizione
”;
b) al punto 2) le parole: “
ed approva il PUC
” sono soppresse e alla fine sono aggiunte le parole: “
oppure dà atto della mancata presentazione di osservazioni con deliberazione della Giunta comunale”
;
c) il punto 3) è sostituito dal seguente:
3) la fase istruttoria si conclude entro novanta giorni, decorrenti dalla data del verbale conclusivo della riunione convocata dal Comune per la valutazione del PUC in esito alla deliberazione di cui al comma 2, mediante assunzione delle determinazioni regionali, metropolitane e provinciali. Nei successivi novanta giorni il Comune approva il PUC con deliberazione del Consiglio comunale. Ove le determinazioni della Regione, della Città metropolitana e della Provincia siano subordinate
all’osservanza di prescrizioni comportanti l’adeguamento del PUC, il Comune è tenuto ad accettare tali prescrizioni con la deliberazione consiliare di approvazione del PUC alla quale sono da allegare gli atti del PUC previamente adeguati. Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico comunale della deliberazione di approvazione del PUC e dal contestuale deposito del Piano a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da pubblicare nel ridetto sito informatico, nonché nel BURL, e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. La deliberazione di approvazione del PUC ed i relativi elaborati sono trasmessi alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia;
”.
c) ove ricorra il caso di cui alla lettera b), ma sia già conclusa la fase di pubblicità - partecipazione secondo le modalità di cui al previgente articolo 40, commi 2 e 3,
della l.r. 36/1997
, il Comune assume la deliberazione consiliare di decisione sulle osservazioni presentate o di presa d’atto da parte della Giunta della mancata presentazione di osservazioni e convoca apposita sessione istruttoria per l’illustrazione e la valutazione del PUC in esito alle determinazioni sulle osservazioni in vista del conseguimento delle determinazioni regionali di natura ambientale e territoriale-paesistica, nonché delle determinazioni della Città metropolitana o della Provincia di verifica di legittimità del PUC rispetto alle prescrizioni del PTGcm o del PTC provinciale e ai rilievi formulati nel parere espresso dalla Provincia sul progetto preliminare. Nel termine di centottanta giorni dalla data del verbale conclusivo dell’ultima riunione illustrativa del PUC sono espresse le determinazioni regionali, metropolitane e provinciali. Nei successivi novanta giorni il Comune approva il PUC mediante deliberazione del Consiglio comunale. Ove le determinazioni della Regione, della Città metropolitana e della Provincia siano subordinate all’osservanza di prescrizioni comportanti l’adeguamento del PUC, il Comune è tenuto ad accettare tali prescrizioni con la deliberazione di approvazione del PUC alla quale sono da allegare gli atti del PUC previamente adeguati. Il PUC entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito informatico comunale della deliberazione di approvazione del PUC e dal contestuale deposito del Piano a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso da pubblicare nel ridetto sito informatico, nonché nel BURL, e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo. La deliberazione di approvazione del PUC e i relativi elaborati sono trasmessi alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia.
”.
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) ove sia già stata effettuata la fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2 del previgente
articolo 38 della l.r. 36/1997
e non siano ancora stati resi i pareri della Regione, della Città metropolitana e della Provincia, il Comune decide sulle osservazioni e trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 38, commi 7, 8, 9, 10 e 11
della l.r. 36/1997
e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando l’applicabilità del suddetto articolo 39 se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di cui all’
articolo 38 bis della l.r. 36/1997
come introdotto dalla presente legge;
”;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) ove non sia stata ancora effettuata la fase di pubblicità-partecipazione, il Comune è tenuto a
trasmettere il progetto di Piano alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia, nonché alle altre amministrazioni o enti a vario titolo interessati in vista dell’approvazione del Piano in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, ferma restando l’applicabilità dell’
articolo 39 della l.r. 36/1997
come modificato dalla presente legge se sussistano i presupposti e le condizioni per la formazione del PUC semplificato di cui al ridetto articolo 38 bis;
”.