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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 18 novembre 2016, n. 29

PRIME DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA E DI ATTIVITÀ EDILIZIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2016, N. 1 (LEGGE SULLA CRESCITA)

Bollettino Ufficiale n. 21 del 25 novembre 2016

Art. 23.
1. Alla rubrica dell’articolo 44 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
al Piano urbanistico comunale
” sono sostituite dalle seguenti: “
al PUC e al PUC semplificato
” .
2. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “
al PUC
” sono inserite le seguenti: “
e al PUC semplificato
”.
3. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Le varianti sono adottate e approvate secondo le procedure rispettivamente stabilite agli articoli 38 o 39 e sono assoggettate a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS, a seconda dell’oggetto della variante, in base alle disposizioni della
l.r. 32/2012
e successive modificazioni e integrazioni e delle relative indicazioni applicative.
”.