Legge regionale 18 novembre 2016, n. 29
PRIME DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA E DI ATTIVITÀ EDILIZIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2016, N. 1 (LEGGE SULLA CRESCITA)
Bollettino Ufficiale n. 21 del 25 novembre 2016
Art. 23.
(Modifiche all’articolo 44 della l.r. 36/1997 )
1. Alla rubrica dell’articolo 44 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
al Piano urbanistico comunale
” sono sostituite dalle seguenti: “al PUC e al PUC semplificato
” .2. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “
al PUC
” sono inserite le seguenti: “e al PUC semplificato
”.3. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 44 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“
Le varianti sono adottate e approvate secondo le procedure rispettivamente stabilite agli articoli 38 o 39 e sono assoggettate a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS, a seconda dell’oggetto della variante, in base alle disposizioni della
l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e delle relative indicazioni applicative.
”.