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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 18 novembre 2016, n. 29

PRIME DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA E DI ATTIVITÀ EDILIZIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2016, N. 1 (LEGGE SULLA CRESCITA)

Bollettino Ufficiale n. 21 del 25 novembre 2016

Art. 18.
1. Al comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
che provvede a metterlo a disposizione nel proprio sito informatico
“ sono sostituite dalle seguenti: “
anche al fine dell’avvio della procedura di VAS e dei relativi adempimenti di pubblicità ai sensi dell’
articolo 9 della l.r. 32/2012
e successive modificazioni e integrazioni
”.
2. I commi 3 e 4 dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
3. Al comma 5 dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni:
a) il primo alinea è sostituito dal seguente:
Decorsi trenta giorni e non oltre sessanta dalla data di adozione il progetto di PUC, unitamente al relativo atto deliberativo e agli elaborati tecnici costitutivi del Piano di cui all’articolo 24:
”;
b) alla lettera a) le parole: “
anche ai fini della procedura di VAS,
”, sono soppresse.
4. Al comma 6 dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
novanta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
centoventi giorni
”.
5. Il comma 7 dell’articolo 38 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
7. In parallelo all’effettuazione degli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui al comma 5, il Comune illustra alle amministrazioni ed enti di cui al comma 2 il progetto di PUC mediante apposita sessione istruttoria per il suo esame sotto i vari profili. La fase illustrativa del Piano si conclude entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione alle amministrazioni e agli enti di cui al comma 2 della deliberazione comunale sulle osservazioni pervenute ai sensi del comma 5, lettera a), previa formale acquisizione dei motivati pareri della Regione e delle amministrazioni ed enti che devono specificare i rilievi aventi carattere vincolante in relazione ai piani ed ai profili di rispettiva competenza. Il parere da rendersi da parte della Regione ha carattere vincolante anche per quanto riguarda la conformità del PUC alle normative in materia urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale e può essere comprensivo della pronuncia sulla VAS. Il Comune redige apposito verbale di sintesi delle valutazioni rese dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 2 nei relativi pareri e lo trasmette, entro il termine di venti giorni dalla conclusione della fase illustrativa, alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia, nonché alle altre amministrazioni ed enti.
”.
6. Al comma 8 dell’articolo 38 della l.r. n. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
della conferenza di servizi
” sono sostituite dalle seguenti: “
della fase illustrativa
”.
7. Al primo periodo del comma 9 dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “
approva il PUC
” sono inserite le seguenti: “
, anche apportando eventuali rettifiche e aggiornamenti a carattere non sostanziale del PTCP,
”.
8. Al secondo periodo del comma 9 dell’articolo 38 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “
fino all’approvazione del PTR
”, sono inserite le seguenti: “
e del Piano paesaggistico
” e le parole: “
della legge regionale di revisione organica della presente legge
” sono sostituite dalle seguenti: “
della
legge regionale 2 aprile 2015, n. 11
(Modifiche alla
legge regionale 4 settembre 1997, n. 36
(Legge urbanistica regionale))
”.