Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 18 novembre 2016, n. 29

PRIME DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA E DI ATTIVITÀ EDILIZIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 FEBBRAIO 2016, N. 1 (LEGGE SULLA CRESCITA)

Bollettino Ufficiale n. 21 del 25 novembre 2016

Art. 10.
1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
Articolo 14 bis
(Procedimento di approvazione del Piano paesaggistico)
1. Per la formazione del Piano paesaggistico la Giunta regionale:
a) prima dell’elaborazione del documento preliminare di cui alla lettera b), stipula apposita intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi degli articoli 135, comma 1, terzo periodo, e 143, comma 2,
Sito esternodel d.lgs. 42/2004
e successive modificazioni e integrazioni;
b) previa informativa alla competente Commissione consiliare, approva il documento preliminare del progetto di Piano, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla
l.r. 32/2012
e successive modificazioni e integrazioni. Di tale documento è data pubblicità mediante inserimento nel sito informatico della Regione, previo avviso nel BURL e nel medesimo sito informatico, in vista dell’acquisizione di proposte o contributi da parte di soggetti pubblici e privati per la predisposizione del progetto di Piano paesaggistico;
c) convoca le conferenze di pianificazione di cui all’articolo 6, anche al fine dell’effettuazione della fase di consultazione a norma
della l.r. 32/2012
e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il progetto di Piano paesaggistico è elaborato sulla base del documento preliminare e dell’intesa di cui al comma 1, tenuto conto degli esiti della fase di consultazione e delle osservazioni, proposte o contributi ricevuti ai sensi del medesimo comma 1 ed è comprensivo del rapporto ambientale di cui alla
l.r. 32/2012
e successive modificazioni e integrazioni. Il Piano paesaggistico è adottato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio.
3. Dell’avvenuta adozione del progetto di Piano paesaggistico è dato avviso nel BURL e nel sito informatico della Regione. Il progetto di Piano paesaggistico è reso consultabile nel sito informatico regionale ai fini della procedura di VAS di cui alla
l.r. 32/2012
e successive modificazioni e integrazioni per sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso. Dell’avvenuto inserimento nel sito informatico è data comunicazione alla Città metropolitana, alle province, ai comuni, agli enti Parco, al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni limitrofe per l’espressione del parere da inviare alla Regione entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nel BURL.
4. I comuni provvedono a rendere consultabile il progetto di Piano paesaggistico a libera visione del pubblico nella segreteria comunale per sessanta giorni consecutivi dalla pubblicazione dell’avviso nel BURL, in vista della presentazione di osservazioni entro il medesimo termine, previo
avviso da pubblicarsi nel sito informatico comunale, contenente l’indicazione della data di messa in consultazione presso la segreteria comunale e da comunicare alla Regione, nonché da divulgarsi, in via facoltativa, con manifesti o altro mezzo ritenuto idoneo.
5. La Città metropolitana, le province, i comuni, gli enti Parco e le regioni limitrofe esprimono il proprio parere, per i profili di rispettiva competenza, con atto deliberativo motivato. I comuni esaminano le osservazioni presentate a norma del comma 4 e nel contesto del parere di cui al comma 3 da trasmettere alla Regione formulano proposte di accoglimento o di reiezione, anche parziale, di tali osservazioni.
6. Entro centottanta giorni dalla scadenza dei termini per il ricevimento dei pareri di cui al comma 3, la Giunta regionale stipula l’accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi degli articoli 135, comma 1, terzo periodo, e 143, comma 2,
Sito esternodel d.lgs. 42/2004
e successive modificazioni e integrazioni. Entro il medesimo termine viene reso il parere motivato di cui alla
l.r. 32/2012
e successive modificazioni e integrazioni e viene formulata la successiva proposta della Giunta regionale al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria di approvazione del Piano paesaggistico, comprensiva della decisione sulle osservazioni pervenute a norma del comma 4 e dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia di VAS, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale per il territorio.
7. La deliberazione di approvazione del Piano, con i relativi elaborati, è pubblicata nel sito informatico della Regione e, per estratto, nel BURL, unitamente al relativo elaborato di sintesi.
8. Una copia del Piano paesaggistico approvato è trasmessa, in formato digitale, con i relativi allegati al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Città metropolitana, alle province e ai comuni i quali provvedono a metterlo a permanente e libera visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.
9. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BURL della relativa deliberazione di approvazione.
”.