Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 18 novembre 2016, n. 28

DISPOSIZIONI DI MODIFICA DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE (ARPAL)

Bollettino Ufficiale n. 21 del 25 novembre 2016

CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2000, N. 9 (ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA E ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ED ANTINCENDIO)
Art. 1
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio))
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:
b bis) alla dichiarazione di evento di interesse regionale con atto del Presidente della Giunta regionale;
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
2 bis. La Regione, tramite i propri uffici territoriali in materia di difesa del suolo, provvede:
a) alla predisposizione, in coordinamento con le province e la Città metropolitana di Genova, delle mappe di rischio di cui all’articolo 17, nonché all’attuazione di programmi provinciali di previsione, prevenzione e dei piani di emergenza conseguenti alla elaborazione e all’aggiornamento dei dati di rischio nel relativo ambito territoriale anche sulla base dei dati acquisiti dai comuni o da altri enti ed amministrazioni, anche a carattere di ricerca scientifica;
b) ad assicurare supporto alle attività regionali di protezione civile, a fornire i servizi urgenti anche di natura tecnica anche a supporto degli enti e in coerenza con gli
articoli 12
e
13 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15
(Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della
Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e successive modificazioni e integrazioni, nonché il presidio idraulico da attivare a livello provinciale, garantendo per queste strutture una reperibilità continuativa;
c) a delimitare gli ambiti territoriali danneggiati dalla calamità, definendo sulla base di rilevamenti diretti ed in concorso con i comuni, le località più gravemente danneggiate e gli interventi di massima priorità e a trasmettere immediatamente le informazioni relative alla struttura regionale di protezione civile;
d) a promuovere il coordinamento dei piani di protezione civile comunali sulla base della pianificazione di bacino e delle mappe di rischio.
Le attività di cui al presente comma sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.
”.
Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 9/2000 )
1. L’articolo 4 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 4
(Competenze delle province e della Città metropolitana)
1. Le province e la Città metropolitana di Genova concorrono all’organizzazione e alla
realizzazione delle attività di protezione civile inerenti alle funzioni fondamentali ad esse assegnate dalla
Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni anche ai sensi di quanto previsto dall’
articolo 1, comma 3, della l.r. 15/2015
e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le province e la Città metropolitana, in coordinamento con gli uffici territoriali regionali per la difesa del suolo, di cui all’
articolo 3, comma 2 bis, della l.r. 15/2015
e successive modificazioni e integrazioni, e con le prefetture - uffici territoriali del Governo provvedono alla predisposizione e all’attuazione dei programmi provinciali di previsione, prevenzione e dei piani di emergenza conseguenti all’elaborazione e all’aggiornamento dei dati di rischio nel relativo ambito territoriale anche sulla base dei dati acquisiti dai comuni o da altri enti ed amministrazioni, anche a carattere di ricerca scientifica.
3. Le province e la Città metropolitana intervengono, con i mezzi e le professionalità disponibili, nelle località colpite da calamità per il pronto ristabilimento delle normali condizioni di vita, raccordandosi con la Protezione civile regionale e con le prefetture - uffici territoriali del Governo in base agli indirizzi dei Centri di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) e dei Centri Operativi Misti (COM) di cui all’
Sito esternoarticolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66
(Regolamento di esecuzione della
Sito esternolegge 8 dicembre 1970, n. 996
, recante norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione civile) e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le province, la Città metropolitana e gli uffici territoriali regionali in materia di difesa del suolo provvedono a stipulare appositi accordi di collaborazione per garantire i servizi necessari all’assolvimento delle attività previste dall’articolo 3 e dal presente articolo, al fine di supportare i prefetti per le attività di cui all’
Sito esternoarticolo 14 della l. 225/1992
e successive modificazioni e integrazioni.
”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2000 )
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni:
a) alla lettera b) le parole: “
al Centro Provinciale di Emergenza e alla Struttura regionale della Protezione Civile
” sono sostituite dalle seguenti: “
alle prefetture - uffici territoriali del Governo e alla Protezione civile regionale
”;
b) alla lettera c) dopo la parola: “
aggiornare
” sono inserite le seguenti: “
, anche con elementi partecipativi della cittadinanza,
”;
c) alla lettera g) le parole: “
il Centro Operativo Provinciale di Emergenza
” sono sostituite dalle seguenti: “
le prefetture - uffici territoriali del Governo e la Protezione civile regionale
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
, fino a che non si renda possibile il coordinamento dei Centri Operativi Provinciali di Emergenza,
” sono soppresse.
Art. 4
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:
f bis) la formazione del volontariato di protezione civile e antincendio boschivo;
f ter) il monitoraggio dello stato di predisposizione della pianificazione di emergenza a livello comunale;
f quater) la predisposizione di studi e ricerche, anche a mezzo di enti di ricerca operanti sul territorio e di riconosciuta competenza, al fine di migliorare le capacità di previsione, nowcasting e
monitoraggio a piccola scala.
”.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 9/2000 )
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
e di allarme
” sono soppresse e le parole “
Meteoidrologico della Regione Liguria
” sono sostituite dalle seguenti: “
Funzionale Meteoidrogeologico (CFMI-PC)
”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
o di altra proprietà
” sono soppresse.
3. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
e) nella dichiarazione di evento di interesse regionale da parte del Presidente della Giunta regionale e nell’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla dichiarazione dello stato di emergenza, rispettivamente per gli eventi di cui all’articolo 2, lettere b) e c),
Sito esternodella l. 225/1992
e successive modificazioni e integrazioni;
”.
4. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
f) nell’attivazione e gestione del volontariato regionale di protezione civile in raccordo con i CCS e con i COM di cui all’articolo 4, comma 3;
” .
5. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
2 bis. A supporto delle attività di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), la Regione si avvale del CFMI – PC presso l’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPAL) di cui alla
legge regionale 4 agosto 2006, n. 20
(Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.
2 ter. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 sono previsti:
a) la reperibilità, costantemente nell’arco delle ventiquattro ore, di personale adeguatamente formato e preparato per svolgere le necessarie attività;
b) il presidio della Sala Operativa Regionale (SOR) di cui all’articolo 13, organizzato per turni di servizio.
”.
Art. 6
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
I Comuni e le Province interessate
” sono sostituite dalle seguenti: “
i comuni e le province, la Città metropolitana e la Regione
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “I Comuni e le Province” sono sostituite dalle seguenti: “i comuni e le province, la Città metropolitana e la Regione”.
Art. 7
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni:
a) le parole: “
, nello svolgimento delle funzioni proprie od in conseguenza di sua nomina a Commissario Delegato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
” sono soppresse;
b) la parola: “
istituisce
” è sostituita dalle seguenti: “
può istituire
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni la parola: “
ordinanza
” è sostituita dalla seguente: “
decreto
”.
3. Alla fine del comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “
e può procedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, all’assunzione di personale a tempo determinato mediante modalità previste dalle vigenti disposizioni per fronteggiare i carichi di lavoro derivanti dagli eventi emergenziali
”.
Art. 8
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
3 bis. Ai fini della gestione delle emergenze di protezione civile sono istituite la Sala Operativa Regionale (SOR), la Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) e l’Unità di Crisi Regionale (UCR).
3 ter. La SOR è istituita presso il settore regionale competente in materia di protezione civile quale luogo tecnico di raccordo e comunicazione delle attività di protezione civile. La SOR costituisce presidio permanente e continuativo ed assicura la connessione con l’intera rete di comunicazione degli enti, delle autorità, degli organismi, delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche interessate ed è dotata di personale qualificato, organizzato per turni. Per le emergenze derivanti da incendi boschivi che interessano le aree antropizzate, la SOR si raccorda operativamente con la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), di cui all’
Sito esternoarticolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353
(Legge quadro in materia di incendi boschivi) e successive modificazioni e integrazioni, secondo specifiche procedure approvate dalla Giunta regionale.
3 quater. Ai fini della gestione dell’evento previsto o in corso e sulla base delle disposizioni in materia di funzionamento della SOR, la stessa può essere integrata a costituire la SORI:
a) dal restante personale della struttura regionale di protezione civile, su disposizione del dirigente;
b) dal personale delle altre strutture regionali su indicazione del Presidente della Giunta regionale o dell’Assessore delegato dallo stesso;
c) da personale, preventivamente autorizzato, di enti o corpi esterni alla Regione, le cui competenze sono necessarie alla gestione dell’evento su richiesta del Presidente della Giunta regionale o dell’Assessore delegato dallo stesso.
3 quinquies. L’UCR è composta dai direttori generali della Regione o loro delegati, dalle agenzie e dalle società partecipate regionali che, in relazione agli eventi, concorrono a garantire la migliore risposta per fronteggiare l’emergenza. In caso di necessità, l’UCR può essere integrata dai rappresentanti di altri enti, Università e istituti scientifici e di ricerca.
3 sexies. Con provvedimento della Giunta regionale sono emanate disposizioni per l’individuazione e la disciplina delle attività delle strutture di cui al presente articolo e, in particolare, sono definiti:
a) la dotazione di personale necessaria a garantire il servizio della competente struttura regionale di protezione civile, in ordinarietà e in emergenza;
b) i profili professionali idonei allo svolgimento delle mansioni e compiti richiesti per le diverse tipologie di rischio;
c) i rapporti di coordinamento per la partecipazione delle altre strutture regionali necessarie alla gestione delle emergenze presso la SORI.
3 septies. La Regione:
a) garantisce che il personale impegnato in attività di emergenza, ivi compreso il raggiungimento della sede di lavoro, anche con mezzo proprio, sia coperto da apposita polizza assicurativa;
b) garantisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le risorse necessarie alla remunerazione del lavoro straordinario previsto dalla contrattazione collettiva.
3 octies. Nel caso vengano istituiti da parte del Prefetto territorialmente competente Centri Operativi a livello provinciale e sia richiesto alla Regione il concorso alle attività di coordinamento di una o più funzioni di supporto, con le modalità di cui ai commi 3 sexies e 3 septies, la Regione provvede con personale dotato della necessaria professionalità.
”.
Art. 9
1. La rubrica dell’articolo 14 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “
(Centri operativi regionali e provinciali di emergenza)
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
La Regione istituisce Centri Operativi Regionali e Provinciali di Emergenza
” sono sostituite dalle seguenti: “
La Regione si avvale della SOR, della SORI e dell’UCR istituiti ai sensi dell’articolo 13 e, a livello provinciale, dei CCS e dei COM di cui all’articolo 4, comma 3,
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
Operativi Regionali e Provinciali di Emergenza
” sono sostituite dalla seguente: “
attivati
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni:
a) le parole: “
definisce le modalità operative dei Centri di cui al comma 1,
” sono soppresse;
b) la parola: “
prevedendo
” è sostituita dalla seguente: “
prevede
”;
c) dopo le parole: “
Vigili del Fuoco
” sono inserite le seguenti: “
e delle altre strutture operative
”.
5. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni:
a) dopo la parola: “
Centri
” è inserita la seguente: “
provinciali
”;
b) alla lettera c) dopo la parola: “
competenza
” sono aggiunte le seguenti: “
a livello provinciale
”.
6. Al comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “
operativi
” è sostituita dalla seguente: “
provinciali
”.
7. Al comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
coordinano in emergenza il Volontariato di protezione civile a disposizione della Regione e
” sono soppresse.
Art. 10
1. Alla rubrica dell’articolo 18 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “
Meteoidrologico
” è sostituita dalla seguente: “
Meteoidrogeologico
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “
Meteoidrologico
” è sostituita dalla seguente: “
Meteoidrogeologico
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “
Meteoidrologico
” è sostituita dalla seguente: “
Meteoidrogeologico
”.
Art. 11
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “
Meteoidrologico
” è sostituita dalla seguente: “
Meteoidrogeologico
”.
Art. 12
(Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 9/2000 )
1. L’articolo 21 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 21
(Organizzazione del volontariato di protezione civile)
1. La Regione promuove, anche in collaborazione con la competente Agenzia regionale per il lavoro e/o con i coordinamenti provinciali del volontariato, una permanente attività di formazione del volontariato di protezione civile e di antincendio boschivo. I corsi, organizzati in collaborazione con la suddetta Agenzia, hanno valenza di crediti formativi di cui all’
Sito esternoarticolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323
(Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore, a norma dell’
Sito esternoarticolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425
) e successive modificazioni e integrazioni.
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, indirizzi e criteri sulla base dei quali si articola il sistema formativo regionale di protezione civile e antincendio boschivo, prevedendo le modalità e i contenuti sui quali si svolgono appositi programmi e corsi formativi tesi a standardizzare le competenza operative.
3. Il sistema formativo regionale di cui al comma 2 si articola in:
a) formazione di primo livello;
b) formazione di secondo livello;
c) formazione specialistica;
d) formazione continua;
e) formazione dei formatori.
4. I corsi di formazione teorico-applicativa utilizzano personale docente appartenente alla Regione, alle strutture operative di cui all’
Sito esternoarticolo 11 della l. 225/1992
e successive modificazioni e integrazioni, nonché specialisti esterni.
5. Per i corsi di formazione di cui al comma 3, lettere c) ed e), la Regione può avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica e operativa della Fondazione CIMA - Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale e per gli ambiti disciplinari per cui è centro di competenza del dipartimento di Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Ai volontari idonei viene fornito apposito tesserino di riconoscimento.
7. La Regione identifica il volontariato di protezione civile con apposite insegne e distintivi. I volontari facenti parte della Colonna Mobile Regionale indossano la divisa di protezione civile, adottata con deliberazione della Giunta regionale.
8. La Regione organizza, secondo gli standard operativi definiti dal Dipartimento nazionale della protezione civile, la Colonna Mobile Regionale, di cui alla
Sito esternodirettiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004
, costituita da squadre di soccorritori, mezzi, attrezzature e moduli specialistici con prestazioni, caratteristiche e dotazioni adeguate a interventi in ambito regionale o sovra regionale, definendone la dotazione, le modalità di allertamento, coordinamento e le condizioni di impiego.
9. Al fine di favorire il raccordo fra la Regione e le organizzazioni e le squadre comunali di volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, si procede all’individuazione, su base elettiva, di un referente regionale e di quattro referenti provinciali in loro rappresentanza.
10. La Giunta regionale approva le modalità per l’elezione dei referenti e per la loro partecipazione alle attività di raccordo di cui al comma 9, sentita la Commissione consiliare competente.
11. Ai referenti di cui al comma 9 e ai loro sostituti la Regione riconosce il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’esercizio delle proprie funzioni di referenti del
volontariato.
”.
Art. 13
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “
meteoidrologici
” è sostituita dalla seguente: “
meteoidrogeologici
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
in accordo con i Vigili del Fuoco, tramite i Centri Operativi Provinciali di Emergenza,
” sono soppresse.
3. Il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
4. Il volontariato locale opera nell’immediatezza sotto la direzione del Sindaco attraverso la struttura comunale di protezione civile o del centro operativo comunale.
”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
4 bis. Per le attività connesse alla previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi il volontariato opera secondo le disposizioni contenute nel Piano regionale di cui all’
Sito esternoarticolo 3 della l. 353/2000
e successive modificazioni e integrazioni.
”.
Art. 14
1. Al comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
dai Centri Operativi Regionale e Provinciali di Emergenza
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal Centro Operativo Regionale e dai CCS e dai COM di cui all’articolo 4, comma 3
”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
dai Centri Operativi Regionale e Provinciali di Emergenza
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal Centro Operativo Regionale, dai CCS e dai COM
”.
3. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
b) per gli adempimenti connessi al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, secondo le disponibilità di bilancio, ai sensi del
Sito esternodecreto interministeriale del 13 aprile 2011
(Disposizioni in attuazione dell’
Sito esternoarticolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e del decreto del Capo Dipartimento di Protezione civile del 12 gennaio 2012.
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
3. La Regione, secondo le disponibilità di bilancio, assicura alle organizzazioni di volontariato e ai loro coordinamenti provinciali, iscritti all’elenco di cui all’articolo 20, un contributo annuale per le spese sostenute in relazione alle loro attività in emergenza, secondo criteri e modalità definiti con provvedimento della Giunta regionale.
”.
5. Il comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
5. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede all’acquisto delle dotazioni della Colonna Mobile Regionale, sentiti i rappresentanti regionali e provinciali del volontariato di protezione civile.
”.
CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2006, N. 20 (NUOVO ORDINAMENTO DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI ORGANISMI DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IN CAMPO AMBIENTALE)
Art. 15
(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
e di previsione meteoidrologica
” sono sostituite dalle seguenti: “
, previsione meteoidrogeologica e di allertamento, tramite il Centro Funzionale Meteoidrogeologico della Regione Liguria - Protezione Civile (CFMI – PC) di cui all’articolo 38
”.
2. Alla lettera j) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
Centro Funzionale Meteoidrologico della Regione Liguria - Protezione Civile (CFMI – PC)
” sono sostituite dalle seguenti: “
CFMI – PC
”.
Art. 16
1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
e) istruttorie tecniche a supporto dei procedimenti e delle attività della Regione, come individuati con provvedimento della Giunta regionale, nonché di altre amministrazioni pubbliche con oneri a carico delle stesse;
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
4. Presso l’ARPAL sono, altresì, svolte dal CFMI - PC le attività meteoidrogeologiche e di allertamento.
”.
Art. 17
1. Alla rubrica dell’articolo 8 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “
Meteoidrologico
” è sostituita dalla seguente: “
Meteoidrogeologico
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “
meteoidrologico
” è sostituita dalle seguenti: “
meteoidrogeologico e di allertamento
” .
Art. 18
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “
provinciali
” e le parole: “
poste funzionalmente alle proprie dipendenze
” sono soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
o consorziati ovvero le Comunità montane
” sono soppresse.
Art. 19
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
dei Dipartimenti provinciali
” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b)
un dirigente dell’ARPAL;
b) la lettera e) è abrogata.
3. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
o del Direttore provinciale dell’ARPAL
” sono soppresse.
Art. 20
(Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 20/2006 )
1. L’articolo 11 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 11
(Strutture e funzioni dell'ARPAL)
1. L'ARPAL è articolata in una struttura centrale, costituita dalle direzioni generale, amministrativa e scientifica e dalle strutture organizzative territoriali e tematiche alle quali è attribuita autonomia gestionale nei limiti delle risorse economiche, umane, strumentali loro assegnate.
2. Le strutture di ARPAL assicurano l'espletamento delle attività di laboratorio tecnico-strumentali, svolgono attività di controllo e vigilanza sul territorio, nonché di supporto tecnico alla Regione, alla Provincia e agli enti locali e garantiscono in modo coordinato le attività tecnico - laboratoristiche in campo ambientale nei confronti delle amministrazioni e in materia di prevenzione collettiva nei confronti delle ASL. Le strutture svolgono ulteriori compiti assegnati o delegati sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 19.
3. Le strutture di ARPAL assicurano, inoltre, l'espletamento delle seguenti attività d'interesse della Regione:
a) gestione del SIRAL per le parti di competenza secondo le direttive della Regione;
b) gestione dell'Osservatorio Permanente dei Corpi idrici;
c) attività relative alla geologia e idrogeologia ambientali alle quali afferisce la lettura strumentale e la manutenzione della rete di monitoraggio REMOVER, nonchè le verifiche nell'ambito delle attività estrattive;
d) gestione dati delle reti di monitoraggio funzionali alla valutazione annuale della qualità dell'aria della Regione;
e) coordinamento e gestione dati dei monitoraggi di qualità ambientale;
f) gestione dell'Osservatorio regionale sui rifiuti;
g) gestione della rete ondametrica regionale;
h) attività relativa alla sicurezza impiantistica in ambienti di vita e di lavoro;
i) funzioni di supporto all’Autorità ambientale regionale di cui all’articolo 12.
4. Presso ARPAL opera, altresì, il Centro di riferimento regionale per il controllo della radioattività ambientale (CRR), di cui all'
Sito esternoarticolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185
(Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego dell'energia nucleare) e successive modificazioni e integrazioni.
5. ARPAL, in qualità di soggetto designato ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 7 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105
(Attuazione della
Sito esternodirettiva 2012/18/UE
relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) e successive modificazioni e integrazioni, svolge le seguenti funzioni:
a) predispone il piano regionale di ispezioni;
b) effettua le ispezioni e adotta i conseguenti adempimenti sulla base del piano di cui alla lettera a);
c) si esprime relativamente all’individuazione degli stabilimenti soggetti a effetto domino e delle aree a elevata concentrazione di stabilimenti;
d) fornisce alla Regione, per il successivo invio al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le informazioni necessarie per gli adempimenti previsti dal
Sito esternod.lgs. 105/2015
e successive modificazioni e integrazioni;
e) provvede agli adempimenti di cui all’
Sito esternoarticolo 28, comma 8, del d.lgs. 105/2015
e successive modificazioni e integrazioni.
6. La Giunta regionale approva il piano regionale di ispezioni, a stralcio del Programma regionale di cui all’articolo 27 e definisce le modalità contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale.
”.
Art. 21
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
la struttura complessa regionale dell’
” e la parola “
operativa
” sono soppresse.
2. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Art. 22
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
c) la nomina dei dirigenti responsabili di struttura;
”.
2. Il comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
5. Il rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata fino a cinque anni, rinnovabile.
”.
Art. 23
1. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
comma 5
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 4
”.
Art. 24
1. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
Direttori dei Dipartimenti provinciali
” sono sostituite dalle seguenti: “
dirigenti delle strutture
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
le attività dei Direttori di Dipartimento provinciale
” sono sostituite dalle seguenti: “
l’attività tecnico-scientifica delle strutture
”.
Art. 25
(Abrogazione dell’articolo 18 della l.r. 20/2006 )
1. L’articolo 18 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Art. 26
1. Il comma 5 dell’articolo 27 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
5. Gli oneri relativi alle attività istruttorie e di supporto tecnico alle istruttorie di provvedimenti autorizzativi, comunque denominati, nonché ai controlli periodici degli impianti indicati nei programmi di cui al comma 1, sono definiti nell’apposita tariffa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i), con predeterminazione del costo, di norma forfetizzato, anche in relazione a standard dimensionali quali-quantitativi degli interventi e delle attività interessati.
”.
Art. 27
1. Al comma 2 dell’articolo 37 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
si avvale di ARPAL per la realizzazione della programmazione di cui al comma 4 e
” sono soppresse.
Art. 28
(Modifica alla rubrica del Titolo IV)
1. Alla rubrica del Titolo IV, la parola: “
METEOIDROLOGICA
” è sostituita dalla seguente: “
METEOIDROGEOLOGICA
”.
Art. 29
1. Alla rubrica dell’articolo 38 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “
meteoidrologico
” è sostituita dalla seguente: “
meteoidrogeologico
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni:
a) le parole “
Il CFMI-PC
” sono sostituite dalle seguenti:
Centro funzionale meteoidrogeologico di protezione civile (CFMI-PC)
”;
b) sono aggiunte in fine le parole: “
Il CFMI-PC dichiara i diversi livelli di allerta e li trasmette immediatamente alla struttura regionale di Protezione civile per la diffusione ai soggetti competenti
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni:
a) dopo la parola: “
Funzionali
” è inserita la seguente: “
Decentrati
”;
b) dopo la parola: “
Civile
” sono inserite le seguenti: “
; il CFMI-PC è organizzato all’interno di ARPAL
”;
c) la parola: “
organizzativa
” è soppressa e la parola: “
meteoidrologici
” è sostituita dalla seguente: “
meteoidrogeologici
”.
4. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 38 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “
meteoidrologici
” è sostituita dalla parola: “
meteoidrogeologici
”.
5. Al comma 5 dell’articolo 38 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “
meteoidrologico
” è sostituita dalla seguente: “
meteoidrogeologico
”.
Art. 30
(Modifiche all’allegato A della l.r. 20/2006 )
1. All’allegato A della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni:
a) al punto 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1. alle lettere a) ed e) la parola: “
meteoidrologico
” è sostituita dalla seguente: “
meteoidrogeologico
”;
2. alla lettera c), la parola: “
meteoidrologici
” è sostituita dalla seguente: “
meteoidrogeologici
”;
b) al punto 3 dopo la parola: “
incidenza
”, sono aggiunte le seguenti: “
di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti e in genere nel campo ambientale e della difesa del suolo di competenza regionale;
”;
c) al punto 5 della lettera g) la parola: “
meteoidrologica
” è sostituita dalla seguente: “
meteoidrogeologica
”;
d) al punto 7 la lettera c bis) è soppressa.
Art. 31
(Modifica all’allegato B della l.r. 20/2006 )
1. La lettera k) del punto 1 dell’Allegato B della l.r. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
CAPO III
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GIUGNO 1999 N.18 (ADEGUAMENTO DELLE DISCIPLINE E CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO ED ENERGIA) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1998, N. 38 (DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE)
Art. 32
(Sostituzione dell’articolo 72 quaterdecies della legge regionale 21 giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))
L’articolo 72 quaterdecies della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 72 quaterdecies
(Sanzioni)
1. L’inosservanza delle disposizioni relative agli impianti di teleradiocomunicazioni e alle linee e impianti elettrici di cui alla
legge regionale 5 aprile 2012, n. 10
(Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino delle sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 2.500,00 ad euro 10.000,00 :
1) per l’installazione e la modifica di impianti di cui all’Allegato 1, lettera i), numeri 1, 4 e 5, e lettera j), senza il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3 e 5, all’articolo 10, comma 1, lettera d), all’articolo 11, comma 1, o a condizioni o modalità difformi da quanto dichiarato;
2) per la costruzione e l’esercizio di elettrodotti senza il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7, commi 2 bis e 4, e all’articolo 9, comma 2;
b) da euro 500,00 ad euro 5000,00:
1) per il compimento di qualsiasi azione finalizzata a non consentire ovvero a interrompere l’esercizio delle funzioni di controllo;
2) per il mancato invio dei dati relativi agli impianti di cui all’Allegato 1, lettera i), numeri 1, 4 e 5, e lettera j) senza il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 comma 6, e all’articolo 10, comma 1 ter;
c) da euro 250,00 ad euro 1.000,00 per la mancata comunicazione nei casi di installazioni di impianti di cui all’Allegato 1, lettera i), numeri 2 e 3, nonché per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 72 sexies, comma 2.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), fermo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, i gestori sono tenuti alla immediata rimozione degli impianti.
3. All’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede l’ARPAL, secondo le procedure
della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45
(Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza delle Regioni o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
4. I proventi delle sanzioni sono utilizzati da ARPAL per le attività previste al presente Capo.
”.
Art. 33
(Modifica all’articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale))
1. comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 38/1998
dell’
articolo 2 comma 3 della legge regionale 27 aprile 1995, n. 39
(Istituzione dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure) su richiesta del responsabile del procedimento,
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’
articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20
(Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni
”.
Art. 34
(Norma finale)
1. ARPAL adegua le proprie strutture alle modifiche organizzative di cui alla presente legge.