Legge regionale 18 novembre 2016, n. 28
DISPOSIZIONI DI MODIFICA DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE (ARPAL)
Bollettino Ufficiale n. 21 del 25 novembre 2016
Art. 5
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 9/2000 )
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
e di allarme
” sono soppresse e le parole “Meteoidrologico della Regione Liguria
” sono sostituite dalle seguenti: “Funzionale Meteoidrogeologico (CFMI-PC)
”.2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
o di altra proprietà
” sono soppresse.3. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
“
e) nella dichiarazione di evento di interesse regionale da parte del Presidente della Giunta regionale e nell’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla dichiarazione dello stato di emergenza, rispettivamente per gli eventi di cui all’articolo 2, lettere b) e c),
della l. 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
”.4. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
“
f) nell’attivazione e gestione del volontariato regionale di protezione civile in raccordo con i CCS e con i COM di cui all’articolo 4, comma 3;
” .5. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
“
2 bis. A supporto delle attività di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), la Regione si avvale del CFMI – PC presso l’Agenzia Regionale per l’Ambiente (ARPAL) di cui alla
legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.
2 ter. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 sono previsti:
a) la reperibilità, costantemente nell’arco delle ventiquattro ore, di personale adeguatamente formato e preparato per svolgere le necessarie attività;
b) il presidio della Sala Operativa Regionale (SOR) di cui all’articolo 13, organizzato per turni di servizio.
”.