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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 18 novembre 2016, n. 28

DISPOSIZIONI DI MODIFICA DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE (ARPAL)

Bollettino Ufficiale n. 21 del 25 novembre 2016

Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 9/2000 )
1. L’articolo 4 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 4
(Competenze delle province e della Città metropolitana)
1. Le province e la Città metropolitana di Genova concorrono all’organizzazione e alla
realizzazione delle attività di protezione civile inerenti alle funzioni fondamentali ad esse assegnate dalla
Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni anche ai sensi di quanto previsto dall’
articolo 1, comma 3, della l.r. 15/2015
e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le province e la Città metropolitana, in coordinamento con gli uffici territoriali regionali per la difesa del suolo, di cui all’
articolo 3, comma 2 bis, della l.r. 15/2015
e successive modificazioni e integrazioni, e con le prefetture - uffici territoriali del Governo provvedono alla predisposizione e all’attuazione dei programmi provinciali di previsione, prevenzione e dei piani di emergenza conseguenti all’elaborazione e all’aggiornamento dei dati di rischio nel relativo ambito territoriale anche sulla base dei dati acquisiti dai comuni o da altri enti ed amministrazioni, anche a carattere di ricerca scientifica.
3. Le province e la Città metropolitana intervengono, con i mezzi e le professionalità disponibili, nelle località colpite da calamità per il pronto ristabilimento delle normali condizioni di vita, raccordandosi con la Protezione civile regionale e con le prefetture - uffici territoriali del Governo in base agli indirizzi dei Centri di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) e dei Centri Operativi Misti (COM) di cui all’
Sito esternoarticolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66
(Regolamento di esecuzione della
Sito esternolegge 8 dicembre 1970, n. 996
, recante norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da calamità – Protezione civile) e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le province, la Città metropolitana e gli uffici territoriali regionali in materia di difesa del suolo provvedono a stipulare appositi accordi di collaborazione per garantire i servizi necessari all’assolvimento delle attività previste dall’articolo 3 e dal presente articolo, al fine di supportare i prefetti per le attività di cui all’
Sito esternoarticolo 14 della l. 225/1992
e successive modificazioni e integrazioni.
”.