Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 18 novembre 2016, n. 28

DISPOSIZIONI DI MODIFICA DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE (ARPAL)

Bollettino Ufficiale n. 21 del 25 novembre 2016

Art. 14
1. Al comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
dai Centri Operativi Regionale e Provinciali di Emergenza
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal Centro Operativo Regionale e dai CCS e dai COM di cui all’articolo 4, comma 3
”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
dai Centri Operativi Regionale e Provinciali di Emergenza
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal Centro Operativo Regionale, dai CCS e dai COM
”.
3. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
b) per gli adempimenti connessi al controllo sanitario e alla sorveglianza sanitaria, secondo le disponibilità di bilancio, ai sensi del
Sito esternodecreto interministeriale del 13 aprile 2011
(Disposizioni in attuazione dell’
Sito esternoarticolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e del decreto del Capo Dipartimento di Protezione civile del 12 gennaio 2012.
”.
4. Il comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
3. La Regione, secondo le disponibilità di bilancio, assicura alle organizzazioni di volontariato e ai loro coordinamenti provinciali, iscritti all’elenco di cui all’articolo 20, un contributo annuale per le spese sostenute in relazione alle loro attività in emergenza, secondo criteri e modalità definiti con provvedimento della Giunta regionale.
”.
5. Il comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
5. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede all’acquisto delle dotazioni della Colonna Mobile Regionale, sentiti i rappresentanti regionali e provinciali del volontariato di protezione civile.
”.