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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 18 novembre 2016, n. 28

DISPOSIZIONI DI MODIFICA DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE (ARPAL)

Bollettino Ufficiale n. 21 del 25 novembre 2016

Art. 8
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
3 bis. Ai fini della gestione delle emergenze di protezione civile sono istituite la Sala Operativa Regionale (SOR), la Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) e l’Unità di Crisi Regionale (UCR).
3 ter. La SOR è istituita presso il settore regionale competente in materia di protezione civile quale luogo tecnico di raccordo e comunicazione delle attività di protezione civile. La SOR costituisce presidio permanente e continuativo ed assicura la connessione con l’intera rete di comunicazione degli enti, delle autorità, degli organismi, delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche interessate ed è dotata di personale qualificato, organizzato per turni. Per le emergenze derivanti da incendi boschivi che interessano le aree antropizzate, la SOR si raccorda operativamente con la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), di cui all’
Sito esternoarticolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353
(Legge quadro in materia di incendi boschivi) e successive modificazioni e integrazioni, secondo specifiche procedure approvate dalla Giunta regionale.
3 quater. Ai fini della gestione dell’evento previsto o in corso e sulla base delle disposizioni in materia di funzionamento della SOR, la stessa può essere integrata a costituire la SORI:
a) dal restante personale della struttura regionale di protezione civile, su disposizione del dirigente;
b) dal personale delle altre strutture regionali su indicazione del Presidente della Giunta regionale o dell’Assessore delegato dallo stesso;
c) da personale, preventivamente autorizzato, di enti o corpi esterni alla Regione, le cui competenze sono necessarie alla gestione dell’evento su richiesta del Presidente della Giunta regionale o dell’Assessore delegato dallo stesso.
3 quinquies. L’UCR è composta dai direttori generali della Regione o loro delegati, dalle agenzie e dalle società partecipate regionali che, in relazione agli eventi, concorrono a garantire la migliore risposta per fronteggiare l’emergenza. In caso di necessità, l’UCR può essere integrata dai rappresentanti di altri enti, Università e istituti scientifici e di ricerca.
3 sexies. Con provvedimento della Giunta regionale sono emanate disposizioni per l’individuazione e la disciplina delle attività delle strutture di cui al presente articolo e, in particolare, sono definiti:
a) la dotazione di personale necessaria a garantire il servizio della competente struttura regionale di protezione civile, in ordinarietà e in emergenza;
b) i profili professionali idonei allo svolgimento delle mansioni e compiti richiesti per le diverse tipologie di rischio;
c) i rapporti di coordinamento per la partecipazione delle altre strutture regionali necessarie alla gestione delle emergenze presso la SORI.
3 septies. La Regione:
a) garantisce che il personale impegnato in attività di emergenza, ivi compreso il raggiungimento della sede di lavoro, anche con mezzo proprio, sia coperto da apposita polizza assicurativa;
b) garantisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le risorse necessarie alla remunerazione del lavoro straordinario previsto dalla contrattazione collettiva.
3 octies. Nel caso vengano istituiti da parte del Prefetto territorialmente competente Centri Operativi a livello provinciale e sia richiesto alla Regione il concorso alle attività di coordinamento di una o più funzioni di supporto, con le modalità di cui ai commi 3 sexies e 3 septies, la Regione provvede con personale dotato della necessaria professionalità.
”.