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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 18 novembre 2016, n. 27

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2006, N. 41 (RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2016, N. 17 (ISTITUZIONE DELL’AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA (A.LI.SA.) E INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA SANITARIA E SOCIOSANITARIA

Bollettino Ufficiale n. 21 del 25 novembre 2016

Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria))
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 17/2016 , la parola: “
ente
” è sostituita dalle seguenti: “
azienda sanitaria ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’
Sito esternoarticolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421
) e successive modificazioni e integrazioni
”.
b bis) il Collegio di direzione.
”.
3. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 17/2016 , è sostituito dal seguente:
1. Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale ai sensi della normativa per il conferimento degli incarichi di direttore generale, vigente all’atto della nomina.
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 17/2016 , dopo le parole: “
di durata
” sono inserite le seguenti: “
non inferiore a tre e
”.
5. Alla fine della lettera b) del comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 17/2016 , sono aggiunte le parole: “
ai sensi della normativa vigente rispettivamente all’atto della nomina o della revoca
”.
6. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 17/2016 , è sostituito dal seguente:
1. La composizione, la funzione e la durata del Collegio sindacale sono fissati dall’
Sito esternoarticolo 3 ter del d.lgs. 502/1992
e successive modificazioni e integrazioni.
”.
7. Dopo l’articolo 7 della l.r. 17/2016 , è inserito il seguente:
Articolo 7 bis
(Collegio di direzione)
1. Il Collegio di direzione, operante secondo quanto disposto dall’
articolo 21 della l.r. 41/2006
e successive modificazioni e integrazioni, è composto da:
a) il direttore generale;
b) il direttore sanitario;
c) il direttore amministrativo;
d) il direttore sociosanitario;
e) i direttori di Dipartimenti sanitario e sociosanitario;
f) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica;
g) gli altri componenti individuati dall’atto di autonomia aziendale.
”.
8. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 17/2016 , è aggiunto il seguente:
3 bis. All’attuazione di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 si provvede nel rispetto delle vigenti norme di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.”.
9. Il comma 16 dell’articolo 11 della l.r. 17/2016 , è sostituito dal seguente:
16. Le funzioni di Centrale regionale di acquisto già esercitate da ARS sono svolte da A.Li.Sa..
”.