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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 4 ottobre 2016, n. 23

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1985, N. 4 (DISCIPLINA URBANISTICA DEI SERVIZI RELIGIOSI)

Bollettino Ufficiale n. 18 del 12 ottobre 2016

Art. 2
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 4/1985 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:
“4. I progetti per la realizzazione di attrezzature di tipo religioso sono localizzati sul territorio comunale dopo aver sentito i pareri, non vincolanti, di organizzazioni e comitati di cittadini presenti nelle zone suscettibili di un simile impianto e nelle aree ad esse limitrofe. Resta ferma la facoltà per i Comuni di indire referendum, nel rispetto delle previsioni statutarie e dell’ordinamento statale, per conoscere l’orientamento della popolazione interessata.
4 bis. Ogni soggetto, pubblico o privato, che intenda realizzare le attrezzature di cui all’articolo 2 è tenuto a presentare apposita istanza secondo le modalità e le procedure previste dalle disposizioni nazionali e regionali in materia. Il richiedente deve indicare, in particolare:
a) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione o, se assenti o inadeguate, l’esecuzione o l’adeguamento con oneri a proprio carico;
b) il rispetto delle distanze minime tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose, definite con deliberazione annuale della Giunta regionale;
c) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate, tali da non congestionare il traffico pedonale e motorizzato nel momento di maggior affluenza di fruitori alla struttura;
d) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l’accessibilità dei detti servizi e dell’intera struttura da parte di soggetti portatori di handicap;
e) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio ligure, così come individuate dagli atti di pianificazione territoriale regionale.
4 ter. I soggetti di cui al comma 4 bis sono tenuti a stipulare, sulla base dell’istanza presentata, una convenzione, a fini urbanistici, con il Comune interessato, nella quale venga prevista espressamente la possibilità di risoluzione o di revoca in caso di accertamento da parte del Comune di mancanze o di attività non previste nella convenzione.
”.