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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 14 settembre 2016, n. 21

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 15 settembre 2016

Art. 1
(Modifica all’articolo 25 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
1. Al comma 12 dell’articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
la Provincia
” sono sostituite dalle seguenti: “
la Regione
”.
Art. 2
1. La lettera e) del comma 5 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
2. Al comma 8 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
comandati dalle Amministrazioni provinciali. I risultati di cui sopra devono essere trasmessi dalle Amministrazioni provinciali alla Regione entro il 15 aprile di ogni anno.
” sono soppresse.
Art. 3
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
5 bis. È vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad esclusione di quello realizzato nell’ambito delle seguenti operazioni gestionali finalizzate al controllo, diretto o indiretto, della specie:
a) foraggiamento presso punti di sparo o strutture di cattura fisse o mobili, in attuazione dei piani di cui al comma 2;
b) foraggiamento dissuasivo realizzato con il coordinamento e sotto la responsabilità di A.T.C., C.A., Aziende faunistico-venatorie, Aziende agrituristico-venatorie o soggetti gestori di istituti di protezione faunistica, nel rispetto delle condizioni operative definite dalla Regione Liguria nell’ambito dei piani di cui al comma 2, previa comunicazione alla Regione Liguria corredata da cartografia in scala 1:10.000 indicante i punti di foraggiamento;
c) foraggiamento attrattivo ai punti di sparo ai fini del prelievo di selezione autorizzato dalla Regione Liguria;
d) foraggiamento attrattivo presso punti di conta (governe) nell’ambito dei programmi di monitoraggio della specie promossi dalla Regione Liguria.
”.
Art. 4
1. Al comma 7 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
con l’apposizione di un pallino eseguito
” sono soppresse.
2. Al comma 8 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
con l’apposizione di un pallino
” sono soppresse.
3. Al comma 9 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
mediante l’apposizione di un pallino per ogni capo abbattuto
” sono soppresse.
4. Dopo il comma 9 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
9 bis. A decorrere dall’annata venatoria 2017/2018 i capi di fauna migratoria abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento comprovato dall’avvenuto recupero.
”.
Art. 5
1. Il comma 2 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
2. La Regione nomina le Commissioni per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. Le Commissioni durano in carica cinque anni.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
la Commissione è composta
” sono sostituite dalle seguenti: “
le Commissioni sono composte
”.
3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
dalle Province
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
la Commissione opera a titolo gratuito
” sono sostituite dalle seguenti: “
le Commissioni operano a titolo gratuito
”.
Art. 6
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
7 bis. Ai fini della corretta applicazione dell’articolo 21, lettera e),
Sito esternodella l. 157/1992
, si intendono “carrozzabili” le strade anche non asfaltate, percorribili normalmente da qualsiasi veicolo per l’intera tratta.
”.
Art. 7
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
1 bis. Si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 400,00 per chi intenzionalmente cagiona l’interruzione o turba il regolare svolgimento dell’attività venatoria.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni, ivi compresa la notifica delle violazioni, procedono i soggetti indicati nell’
articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45
(Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
”.
3. Il comma 3 dell’articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi. Sono altresì introitati dalla Regione i proventi derivanti dalla vendita della fauna morta sequestrata ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 28, comma 3, della l. 157/1992
.
”.
Art. 8
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.