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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 14 settembre 2016, n. 21

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 15 settembre 2016

Art. 6
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
7 bis. Ai fini della corretta applicazione dell’articolo 21, lettera e),
Sito esternodella l. 157/1992
, si intendono “carrozzabili” le strade anche non asfaltate, percorribili normalmente da qualsiasi veicolo per l’intera tratta.
”.