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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 14 settembre 2016, n. 21

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 15 settembre 2016

Art. 5
1. Il comma 2 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
2. La Regione nomina le Commissioni per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esami pubblici. Le Commissioni durano in carica cinque anni.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
la Commissione è composta
” sono sostituite dalle seguenti: “
le Commissioni sono composte
”.
3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
dalle Province
” sono sostituite dalle seguenti: “
dalla Regione
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
la Commissione opera a titolo gratuito
” sono sostituite dalle seguenti: “
le Commissioni operano a titolo gratuito
”.