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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 14 settembre 2016, n. 21

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 15 settembre 2016

Art. 3
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
5 bis. È vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad esclusione di quello realizzato nell’ambito delle seguenti operazioni gestionali finalizzate al controllo, diretto o indiretto, della specie:
a) foraggiamento presso punti di sparo o strutture di cattura fisse o mobili, in attuazione dei piani di cui al comma 2;
b) foraggiamento dissuasivo realizzato con il coordinamento e sotto la responsabilità di A.T.C., C.A., Aziende faunistico-venatorie, Aziende agrituristico-venatorie o soggetti gestori di istituti di protezione faunistica, nel rispetto delle condizioni operative definite dalla Regione Liguria nell’ambito dei piani di cui al comma 2, previa comunicazione alla Regione Liguria corredata da cartografia in scala 1:10.000 indicante i punti di foraggiamento;
c) foraggiamento attrattivo ai punti di sparo ai fini del prelievo di selezione autorizzato dalla Regione Liguria;
d) foraggiamento attrattivo presso punti di conta (governe) nell’ambito dei programmi di monitoraggio della specie promossi dalla Regione Liguria.
”.