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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 14 settembre 2016, n. 21

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

Bollettino Ufficiale n. 17 del 15 settembre 2016

Art. 2
1. La lettera e) del comma 5 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
2. Al comma 8 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
comandati dalle Amministrazioni provinciali. I risultati di cui sopra devono essere trasmessi dalle Amministrazioni provinciali alla Regione entro il 15 aprile di ogni anno.
” sono soppresse.