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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 9 agosto 2016, n. 19

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 (RIFORMA DEL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) ED ALTRE MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Bollettino Ufficiale n. 16 dell' 11 agosto 2016

Art. 8.
(Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 33/2013 )
1. L’articolo 9 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 9
(Ambiti Territoriali Ottimali ed enti di governo)
1. Ai di sensi della vigente normativa, sono istituiti:
a) un Ambito Territoriale Ottimale ed omogeneo (ATO) che coincide con l’intera circoscrizione territoriale regionale per l’esercizio dei servizi ferroviari di cui all’articolo 6, comma 6, che richiedono l’esercizio unitario a livello regionale, il cui governo è assicurato dalla Regione;
b) quattro Ambiti Territoriali Ottimali e omogenei per l’esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo, ad esclusione dei servizi di cui alla lettera a), coincidenti col territorio della Città metropolitana di Genova e degli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona, il cui governo è assicurato dai medesimi enti, ai sensi dell’articolo 7.
”.