Legge regionale 9 agosto 2016, n. 19
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 (RIFORMA DEL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) ED ALTRE MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Bollettino Ufficiale n. 16 dell' 11 agosto 2016
Art. 3.
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 33/2013 )
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
nell’Ambito Territoriale Ottimale
” sono sostituite dalle seguenti: “negli Ambiti Territoriali Ottimali
”.2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “
, località, paesi
” sono soppresse e alla lettera c), dopo le parole: “cinquanta residenti
”, sono aggiunte le seguenti: “compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili e nell’ambito degli accordi di programma sottoscritti
”.3. I commi 5 bis e 5 ter dell’articolo 4 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.