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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 9 agosto 2016, n. 19

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 (RIFORMA DEL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) ED ALTRE MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Bollettino Ufficiale n. 16 dell' 11 agosto 2016

Art. 27.
(Norma transitoria)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 5 dell’articolo 28 bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni cessa di avere effetto e le risorse relative sono destinate all’attuazione dell’azione straordinaria di efficientamento del servizio e di riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico e alle funzioni di programmazione e di controllo della Regione.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale cessa di svolgere le funzioni e le attività di cui agli articoli della l.r. 33/2013 abrogati dalla presente legge.