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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 9 agosto 2016, n. 19

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 (RIFORMA DEL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) ED ALTRE MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Bollettino Ufficiale n. 16 dell' 11 agosto 2016

Art. 2.
(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 33/2013 )
1. L’articolo 3 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 3
(Bacino di programmazione, bacino di mobilità e rete di trasporto)
1. Per bacino di programmazione si intende il livello territoriale regionale per l’esercizio delle funzioni di indirizzo, pianificazione e programmazione.
2. Per bacino di mobilità si intende l’Ambito Territoriale Ottimale (ATO), entro il quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità e alle diverse modalità di trasporto.
3. Per rete di trasporto si intende l’insieme di più linee fra loro connesse, caratterizzate dalla domanda di trasporto verso uno o più poli di attrazione ed effettuate anche tramite integrazione di diversi modi di trasporto.
”.