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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 luglio 2016, n. 18

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 15 del 30 luglio 2016

Art. 8
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
3 bis. Qualora si intendano realizzare nuove strutture commerciali gravitanti intorno ad aree in cui sono insediate Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici, Polo Enogastronomico, ancorchè in lotti diversi, che complessivamente possano determinare un insediamento di dimensioni non superiori a 1.500 metri quadrati di superficie netta di vendita, determinata dalla somma della superficie netta di vendita dei singoli esercizi commerciali che si intenderebbe insediare e solo se gli esercizi commerciali condividano almeno le aree di parcheggio o le aree di accesso, deve essere stipulato un Accordo di Programma tra Regione e Comune per il rilascio di tutti gli assensi e titoli abilitativi necessari per l’attuazione dell’intervento.
3 ter. Attorno ai centri storici urbani ricompresi nei vigenti piani urbanistici comunali nella zona omogenea di tipo A di cui al
decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 17 della legge n. 765 del 1967
), e nei quali è presente ed attiva una rete commerciale prevalentemente costituita da esercizi di vicinato, il Comune, sulla base delle specifiche caratteristiche e condizioni del contesto di riferimento, può individuare una fascia della profondità fino ad un massimo di 1.000 metri lineari dal relativo perimetro, nella quale possono essere insediati esclusivamente esercizi di vicinato e Medie Strutture di Vendita, di cui all’articolo 15, aventi una superficie netta di vendita non superiore a 1.000 metri quadrati.
3 quater. Laddove esista un Centro Integrato di Via (CIV) di cui all’articolo 122, all’interno dell’area perimetrata dal Comune, è vietato l’insediamento di Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali nella forma di Grandi Strutture di Vendita, parchi commerciali, distretti commerciali tematici, polo enogastronomico, in quanto aree soggette a particolare tutela ambientale.
”.