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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 luglio 2016, n. 18

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 15 del 30 luglio 2016

Art. 4
(Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 1/2007 )
1. L’articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Articolo 20
(Procedimento di autorizzazione commerciale per Grandi Strutture di Vendita)
1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento e la concentrazione o l’accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 15 di una Grande Struttura di Vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio mediante una Conferenza di servizi.
2. Nella domanda avente ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, da presentarsi allo SUAP, il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13;
b) di non avere la necessità di acquisire i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e la disciplina ambientale, di sicurezza e urbanistica vigente ed adottata, salvo i casi di cui al comma 9;
c) la tipologia e la merceologia, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio.
3. La domanda deve essere corredata anche da attestazione, sottoscritta da professionista abilitato alla sottoscrizione del progetto della conformità dell’attività alla programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione, nonchè alle condizioni urbanistico-territoriali e ambientali di cui all’articolo 19 bis.
4. L’autorizzazione è rilasciata dal Comune in sede di apposita Conferenza di servizi.
5. Il responsabile dello SUAP, ricevuta l’istanza, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti della domanda di cui ai commi 2 e 3 e invia, entro quindici giorni, alla Regione duplice copia della domanda di autorizzazione commerciale e dei relativi allegati, ai fini della verifica di cui all’articolo 19 bis. In caso di esito negativo della verifica regionale, la domanda viene dichiarata improcedibile, previa comunicazione di cui all’
Sito esternoarticolo 10 bis della l. 241/1990
e successive modificazioni e integrazioni.
6. La convocazione della Conferenza di servizi in sede referente è effettuata dallo SUAP a seguito dell’acquisizione della positiva verifica di ammissibilità da parte della Regione a norma dell’articolo 19 bis. Lo SUAP convoca la Conferenza referente e deliberante previa concertazione della data con la Regione e comunque entro i termini previsti dalla normativa vigente.
7. La Conferenza di servizi è composta da due membri rappresentanti rispettivamente la Regione ed il Comune. Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.
8. La deliberazione della Conferenza deve essere assunta entro sessanta giorni dalla convocazione della Conferenza di servizi in sede referente. Il parere reso dalla Regione nella Conferenza di servizi ha ad oggetto esclusivamente la compatibilità della domanda rispetto alla programmazione commerciale ed ha natura vincolante.
9. Ove per l’insediamento di una Grande Struttura di Vendita sia necessario anche il rilascio del titolo abitativo edilizio e di altri titoli autorizzativi, concessori o assensi di varia natura nonchè la preventiva approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti o in corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.
10. L’attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonchè di quelle relative alle destinazioni d’uso.
”.