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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 luglio 2016, n. 18

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 15 del 30 luglio 2016

Art. 3
(Inserimento dell’articolo 19 bis nella l.r. 1/2007 )
1. Dopo l’articolo 19 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
Articolo 19 bis
(Verifica preventiva di ammissibilità per l’autorizzazione delle Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici, Polo Enogastronomico)
1. La Regione, con l’obiettivo della tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente compreso quello urbano e dei beni culturali, verifica preventivamente, sulla base delle condizioni urbanistico-territoriali e ambientali di cui all’Allegato A alla presente legge, l’ammissibilità delle istanze presentate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 limitatamente alla dimensione di Grande Struttura di vendita.
2. La verifica è effettuata dalla Regione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), mediante Conferenza di servizi interna disciplinata con provvedimento della Giunta regionale; decorso il termine, la verifica si intende conclusa con esito positivo.
3. E’ ammesso l’insediamento delle strutture di cui al comma 1 in edifici esistenti già utilizzati per attività commerciali o in alternativa in aree che in base alla vigente strumentazione urbanistica comunale abbiano destinazione d’uso produttiva, direzionale, commerciale, ad autorimesse e rimessaggi.
”.