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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 luglio 2016, n. 18

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 15 del 30 luglio 2016

Art. 2
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
1 bis. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni, qualora ne siano in possesso, tengono conto dei dati anagrafici riferiti alla propria popolazione più recenti rispetto a quelli di cui all’ultimo censimento.
”.