Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 luglio 2016, n. 18

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO)

Bollettino Ufficiale n. 15 del 30 luglio 2016

Art. 13
(Disposizioni transitorie)
1. Dopo l’entrata in vigore della presente legge regionale:
a) continuano a trovare applicazione le disposizioni della deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 17 dicembre 2012, n. 31 (Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)) e successive modificazioni e integrazioni ad esclusione dei “REQUISITI QUALITATIVI DI PRESTAZIONE GENERALI OBBLIGATORI” di cui al punto 1 della lettera B) del Paragrafo 5 e delle altre disposizioni incompatibili con le norme della l.r. 1/2007 come modificata dalla presente legge;
b) sono fatti salvi, sempre che tali procedimenti fossero assentibili sotto il profilo commerciale ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 31/2012 e successive modificazioni e integrazioni, i procedimenti:
1. di cui agli articoli 18 e 19 della l.r. 1/2007 ;
2. di autorizzazione commerciale per i quali si sono già svolte le Conferenze di servizi in sede referente ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della previgente l.r. 1/2007 e degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni;
c) restano fermi gli Accordi di programma e gli Accordi di pianificazione già sottoscritti;
d) fino all’individuazione da parte del Comune, ai sensi dell’articolo 26, comma 3 ter, della l.r. 1/2007 , introdotto dalla presente legge, della fascia nella quale possono essere insediati esclusivamente esercizi di vicinato e Medie Strutture di Vendita, di cui all’articolo 15 della medesima legge regionale, aventi una superficie netta di vendita non superiore a 1.000 metri quadrati, viene individuata una fascia di profondità pari a 800 metri lineari.