Legge regionale 29 luglio 2016, n. 17
ISTITUZIONE DELL’AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA (A.LI.SA.) E INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA SANITARIA E SOCIOSANITARIA
Bollettino Ufficiale n. 15 del 30 luglio 2016
Art. 8.
(Personale)
1. A.Li.Sa. è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende sanitarie e dagli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e da altri enti pubblici, ovvero assunto direttamente, a cui è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del servizio sanitario nazionale, nonché avvalendosi degli istituti del comando e del distacco secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia.
2. Il personale trasferito dai soggetti di cui al comma 1 ad A.Li.Sa. mantiene, ove più favorevole, il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative corrisposto dall'Amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
3. La dotazione organica definitiva di A.Li.Sa. è determinata con corrispondente riduzione della consistenza delle dotazioni organiche da parte degli enti di provenienza del personale con effetto dalla data di trasferimento dello stesso.
3 bis. All’attuazione di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 si provvede nel rispetto delle vigenti norme di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. (8)
Note del Redattore:
Comma già sostituito dall'art. 2 della legge regionale 18 novembre 2016, n. 27 e successivamente abrogato dall'art. 8 della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 .
Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 . (Vedi anche quanto disposto dall'art. 51 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 ).