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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 luglio 2016, n. 17

ISTITUZIONE DELL’AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA (A.LI.SA.) E INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA SANITARIA E SOCIOSANITARIA

Bollettino Ufficiale n. 15 del 30 luglio 2016

Art. 2.
(Finalità)
1. L’Azienda, nell’esercizio delle sue attività e nel rispetto dei piani e dei programmi deliberati dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e dei principi, indirizzi e direttive dettati dalla Giunta regionale, persegue la realizzazione e lo sviluppo di un servizio sanitario ligure fondato in particolare su modalità partecipative basate su percorsi di condivisione responsabile, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia, razionalità ed economicità nell’impiego delle risorse al fine di garantire l’equità di accesso ai servizi ricompresi nel Servizio Sanitario Regionale. Favorisce un’evoluzione equilibrata del Servizio Sanitario Regionale in sinergia con le politiche sociali in un percorso di valorizzazione dell’integrazione sociosanitaria, con particolare attenzione alle specifiche esigenze del territorio, dei suoi cittadini e, in generale, degli aspetti che emergono dal tessuto sociale regionale, in un’ottica di leale collaborazione tra Regione, enti locali e i soggetti che partecipano allo sviluppo e al miglioramento del sistema sanitario regionale.
2. L’Azienda, sulla base degli indirizzi di programmazione dettati annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla Sanità, nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 3, favorisce, propone, supporta o adotta direttamente strategie per:
a) la rilevazione continua dei dati;
b) l’aggregazione dei soggetti erogatori;
c) il consolidamento e l’organizzazione delle reti di specialità anche in un’ottica di sviluppo di nuovi punti di alta specialità;
d) il monitoraggio e la classificazione dello stato dell’edilizia sanitaria tenuto conto anche delle tecnologie esistenti;
e) lo sviluppo delle funzioni di controllo anche del tipo “audit” e “financial audit” e del sistema informativo;
f) lo sviluppo del sistema autorizzativo sanitario e di accreditamento istituzionale instaurando efficaci relazioni con il sistema dei controlli regionali;
g) lo sviluppo della continuità dei percorsi assistenziali multidisciplinari attraverso l’integrazione fra assistenza primaria, ospedaliera, domiciliare e residenziale;
h) l’elaborazione di modelli di presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali attraverso la valutazione multidimensionale e personalizzata del bisogno, al fine di assicurare alla persona la continuità di cura e di assistenza promuovendo un processo di integrazione tra le attività sanitarie, sociosanitarie con il coinvolgimento dei medici di medicina generale (MMG), dei pediatri di libera scelta (PLS) e delle farmacie di comunità;
i) l’implementazione e l’integrazione della rete sanitaria e sociosanitaria ospedaliera e territoriale coinvolgendo le autonomie locali nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascun soggetto pubblico e privato che opera sul territorio.
3. La Giunta regionale può stabilire modalità e criteri per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 e individuare anche forme sperimentali, modalità e protocolli per promuovere il territorio come sede primaria dell’assistenza.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall'art. 32 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 . (Vedi anche quanto disposto dall'art. 51 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 ).

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Numero così modificato dall'art. 5 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .