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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 29 luglio 2016, n. 17

ISTITUZIONE DELL’AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA (A.LI.SA.) E INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA SANITARIA E SOCIOSANITARIA

Bollettino Ufficiale n. 15 del 30 luglio 2016

Art. 11.
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Alla data del 30 settembre 2016 l’Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) di cui alla l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni è soppressa ed è istituita l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) con decorrenza 1 ottobre 2016.
2. A.Li.Sa. succede a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi di ARS in corso, ivi compresi quelli relativi al personale e ad ogni altro effetto anche processuale e in tutti i procedimenti amministrativi in corso. Ad A.Li.Sa. sono trasferiti i beni immobili e i beni mobili registrati, nonché gli altri beni mobili e le attrezzature relative o comunque collegate, già utilizzati dalla soppressa ARS.
3. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale dispone la successione nella titolarità dei beni mobili registrati e immobili, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Gli atti adottati dalla Giunta regionale costituiscono titolo per le trascrizioni nei relativi registri.
4. Il Commissario straordinario di ARS provvede alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, dei beni mobili e immobili, delle funzioni e dei servizi svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dello stato dei contenziosi e alla redazione del bilancio di esercizio in corso, alla data del 30 settembre 2016.
5. Il Commissario straordinario di ARS trasmette alla Giunta regionale le ricognizioni effettuate e gli atti adottati ai sensi del comma 4 entro il 30 settembre 2016; la Giunta regionale ne prende atto con apposito provvedimento.
6. Il Commissario straordinario di ARS cessa da tale carica il 30 settembre 2016.
7. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2016, nomina un Commissario straordinario di provata esperienza nell’ambito della gestione del servizio sanitario, con mandato annuale rinnovabile, per assicurare ogni utile provvedimento amministrativo e di riorganizzazione, compresi i relativi provvedimenti di attuazione, per il passaggio fra l’ARS soppressa ed A.Li.Sa., nonché per l’avvio dell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi della presente legge.
8. All’atto della nomina del Commissario straordinario, la Giunta regionale fissa criteri e principi per la redazione dell’atto di autonomia aziendale, nonché indirizzi e direttive per l’adozione del regolamento sulla tenuta contabile della GSA.
9. Nello svolgimento dell’incarico, il Commissario straordinario esercita le funzioni del Direttore generale di cui all’articolo 6.
10. Il Commissario straordinario, entro quindici giorni dalla nomina, adotta una dotazione organica provvisoria che trasmette alla Regione.
11. Il Commissario straordinario di A.Li.Sa. nominato ai sensi del presente articolo adotta, entro trenta giorni dalla nomina, l’atto aziendale e lo trasmette alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dalla nomina, adotta altresì il regolamento sulla tenuta contabile della GSA.
12. Le funzioni di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), sono svolte da A.Li.Sa. a decorrere dal 1° gennaio 2017.
13. Il Commissario straordinario provvede alla nomina del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Direttore sociosanitario per una durata correlata al proprio incarico.
14. L’utilizzo a qualsiasi titolo da parte di A.Li.Sa. di beni immobili di proprietà della Regione o di altri enti del Servizio Sanitario Regionale, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, avviene a titolo gratuito.
15. Le ulteriori funzioni della soppressa ARS compatibili con la presente legge e le relative risorse strumentali e finanziarie attribuite all’Area Sanità e Sociale e in generale all’ARS, previste dalle norme vigenti regionali in materia, sono trasferite ad A.Li.Sa.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall'art. 32 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 . (Vedi anche quanto disposto dall'art. 51 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 ).

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Numero così modificato dall'art. 5 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .