Legge regionale 29 luglio 2016, n. 17
ISTITUZIONE DELL’AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA (A.LI.SA.) E INDIRIZZI PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA SANITARIA E SOCIOSANITARIA
Bollettino Ufficiale n. 15 del 30 luglio 2016
Art. 1.
(Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – A.Li.Sa.)
1. E’ istituita l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria di seguito denominata A.Li.Sa., azienda sanitaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421 ) e successive modificazioni e integrazioni del Servizio Sanitario Regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile.(1)
2. A.Li.Sa. ha sede in Genova e può essere articolata in sedi operative territoriali.
3. L’organizzazione e il funzionamento di A.Li.Sa. sono disciplinati dalla presente legge, dall’atto aziendale e dai conseguenti provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa vigente in materia di enti del servizio sanitario nazionale.
4. L’Azienda opera sulla base di linee di indirizzo emanate dalla Giunta regionale.
Note del Redattore:
Comma già sostituito dall'art. 2 della legge regionale 18 novembre 2016, n. 27 e successivamente abrogato dall'art. 8 della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 .
Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 . (Vedi anche quanto disposto dall'art. 51 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 ).