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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 luglio 2016, n. 16

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2007, N. 23 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI)

Bollettino Ufficiale n. 15 del 30 luglio 2016

Art. 3
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
1. Ai Comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti
dall'
Sito esternoarticolo 205 del d.lgs. 152/2006
, viene applicata l'addizionale del 20 per cento con le modalità previste dal medesimo articolo 205, comma 3.
”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:
5 bis. Ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 205, comma 3 septies, del d.lgs.152/2006
, l’addizionale non si applica ai Comuni o alle Unioni di Comuni che abbiano ottenuto la deroga sul raggiungimento dei risultati di raccolta differenziata di cui all’
Sito esternoarticolo 205, comma 1 bis, del d.lgs.152/2006
, o che abbiano conseguito, nell’anno precedente, una produzione pro capite di rifiuti, in base all’accertamento effettuato a cura dell’Osservatorio regionale sui rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto alla media dell’ambito regionale, anche a seguito dell’attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.”.
5 ter. Ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 205, comma 3 bis, del d.lgs.152/2006
, i Comuni o Unioni di Comuni i quali, in base all’accertamento annuale effettuato dall’Osservatorio regionale sui rifiuti, risultino avere superato, nell’anno precedente a quello di imposizione fiscale, le percentuali obiettivo di raccolta differenziata fissate dalla normativa nazionale, usufruiscono di una riduzione degli importi del tributo seconda la tabella di cui al medesimo comma 3 bis, riportata nell’Allegato B.
”.
3. Il comma 7 dell’articolo 5 della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.