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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 29 luglio 2016, n. 16

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2007, N. 23 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI)

Bollettino Ufficiale n. 15 del 30 luglio 2016

Art. 8
(Sostituzione dell’Allegato A - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3, comma 29, della l. 549/1995 )
1. L’Allegato A della l.r. 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
Allegato A (Articolo 3)
Tabella - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Tipologia dei rifiuti
Importo in euro per kg
Importo in euro per ton
a.
Rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione
0,0025
2,5
b.
Rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione
0,0050
5
c.
Rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi
0,010
10
d.
Rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi
0,015
15
e.
Rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
agli urbani
(Tale categoria include il rifiuto biostabilizzato derivante dalle operazioni di pre-trattamento in discarica e destinato ad operazioni di ingegneria interna all’impianto; pertanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente tabella, tale rifiuto sarà sottoposto al versamento del tributo)
0,015
15
f.
Scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo
0,0030
3
g.
Scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4
0,002
2
h.
Scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4
0,003
3
i.
Fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per
rifiuti non pericolosi
0,0030
3
j.
Fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi
0,002
2
k.
Fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi
0,003
3
l.
Rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico
0,0040
4
m.
Rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico
0,002
2
L'addizionale del 20 per cento di cui all’
articolo 5 della l.r. 23/2007
e successive modificazioni e integrazioni, si applica alla categoria di rifiuti di cui alla lettera e) ed al relativo importo.
”.