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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 5 luglio 2016, n. 11

INTERVENTI IN FAVORE DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITÀ

Bollettino Ufficiale n. 14 del 13 luglio 2016

Art. 1.
(Assistenza e aiuto alle vittime dei reati della criminalità)
1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, deceduti, vittime della criminalità, mediante:
a) assistenza legale;
b) contributi utili ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso.
2. La Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano indagati per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l’azione penale è esercitata a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.(1)

Con sentenza n. 172/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo dando priorità ai soggetti di età superiore ai sessantacinque anni.
Art. 2.
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante variazione compensativa di euro 20.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell’ambito della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza” Programma 2 “Sistema integrato di sicurezza urbana” dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2016-2018 – esercizio 2016.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Art. 3.
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Note del Redattore:

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Con sentenza n. 172/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.