Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 giugno 2016, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2015, N. 27 (LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2016) E NORME DI SEMPLIFICAZIONE

Bollettino Ufficiale n. 11 del 23 giugno 2016

Art. 8
(Modifiche della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria))
1. Dopo il comma 6 septies dell’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“6 octies. Al fine di garantire il concorso dell’Assemblea Legislativa agli adempimenti di cui all’Sito esternoarticolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del comma 236, a decorrere dall’1 gennaio 2016 e sino all’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti agli articoli 11 e 17 Sito esternodella legge 7 agosto 2015, n. 124 (Disposizioni in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni), l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale in servizio, anche di livello dirigenziale, corrisponde e non può superare gli importi, già determinati negli anni 2010 – 2014, pari, rispettivamente, a quanto quantificato all’allegato “C”, dedotto il personale cessato, per il comparto, e a quanto quantificato, dedotto il personale cessato, ai sensi del comma 6 sexies per la dirigenza, determinati per l’anno 2015. Per tale periodo i fondi sono, comunque, pur all’interno di detto limite, ulteriormente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. La riduzione ulteriore da operarsi sul fondo è effettuata, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2015, in misura percentuale corrispondente alla differenza tra le due consistenze medie di personale. Per il personale dirigente la riduzione va effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi delle strutture temporaneamente prive di titolare che, se non ricoperte da personale dirigenziale di ruolo o con incarico a tempo determinato al 15 ottobre 2015, sono resi indisponibili sino all'adozione delle disposizioni previste dall’Sito esternoarticolo 1, comma 219, della l. 208/2015 . Le misure di cui al presente articolo e di cui all’articolo 23 bis comportano l’applicazione, nell’assegnazione degli incarichi, dell’articolo 1, comma 221, ultimo periodo, Sito esternodella l. 208/2015 . Ai fini della determinazione delle risorse di cui al comma 3, lettera c), fermi restando i limiti previsti al comma 6 sexies, i posti di organico di qualifica dirigenziale coperti da un dirigente con contratto a termine sono finanziati nell’ambito delle disponibilità di cui all’articolo 27 della contrattazione collettiva nazionale di lavoro del 23 dicembre 1999. A far data dall’entrata in vigore della presente norma, con riferimento ai posti di organico coperti alla data del 15 ottobre 2015 e successivamente risultanti vacanti al primo gennaio di ciascun anno, per la quota corrispondente alla retribuzione di posizione vacante, le risorse relative sono risparmiate dall’Ente e tornano a far parte delle risorse di bilancio, salvo ritornare nuovamente, con medesima decorrenza dal primo gennaio di ciascun anno, nelle disponibilità delle risorse di cui al comma 3, lettera c), solamente nel caso in cui l’Amministrazione proceda a coprire stabilmente, o con rapporto a termine, la medesima posizione vacante. ”.
2. Dopo l’articolo 8 ter della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ Articolo 8 quater
(Disposizioni in materia di attività di supporto ai lavori dell'Assemblea Legislativa)
1. Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili per il lavoro straordinario del personale, al fine di garantire il funzionamento dell’Assemblea Legislativa, i compensi per il lavoro straordinario del personale previamente e formalmente impegnato per le attività di assistenza diretta in occasione delle sedute dell’Assemblea consiliare, a partire dalle ore diciotto e comunque dopo le otto ore di servizio, sono erogati, a carico del bilancio del Consiglio, nei limiti delle disponibilità dell’apposito stanziamento a bilancio a tal fine definito e, comunque, nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti. Se la seduta si protrae oltre le ore ventuno, al personale impegnato nell'attività di supporto diretto ai lavori dell'Assemblea consiliare spetta il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in caso di trasferta. Medesimo trattamento di trasferta viene riconosciuto al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue. ”. (1)

Con sentenza n. 160/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui inserisce l'articolo 8 quater, secondo e terzo periodo, della l.r. n. 25/2006. Nel frattempo, il comma 38 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 ha abrogato l'articolo 8 ter della l.r. 25/2006 introdotto dalla norma ora dichiarata illegittima.

3. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“ 1. Entro il 30 ottobre di ciascun anno l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di bilancio di previsione dell’Assemblea Legislativa. Tale proposta è, quindi, esaminata dalla competente Commissione consiliare e approvata dall’Assemblea Legislativa subito prima del bilancio annuale di previsione della Regione. ”.
4. Alla fine del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo:
“Anche nel caso in cui l’Assemblea Legislativa si avvalga del medesimo istituto di credito utilizzato dalla Giunta regionale, le somme trasferite, ai sensi dell’articolo 10, messe globalmente a disposizione dell’Assemblea Legislativa non incidono sulla determinazione dei limiti di giacenza previsti per la Regione. ”.
5. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:
“c bis) possesso di un’anzianità anagrafica inferiore, al termine previsto di conclusione dell’incarico, a quella stabilita per il collocamento in quiescenza obbligatoria per vecchiaia per i dipendenti dell’Assemblea Legislativa. ”.
6. L’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 12 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:
“Ai componenti del Collegio che risiedano oltre venticinque chilometri dalla sede dell’Assemblea Legislativa è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate. Se il viaggio è effettuato con autovettura propria si applicano le medesime regole applicabili ai dipendenti regionali. Tali rimborsi non possono comunque superare, su base annua, complessivamente, l’importo per spese di trasferta di cui all’articolo 24 bis, comma 5. ”.
7. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 67, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, l’Assemblea Legislativa entro il 30 giugno di ogni anno approva il proprio rendiconto dell’esercizio precedente previo parere della competente Commissione consiliare. Le risultanze finali del rendiconto, rappresentate al primo livello del piano dei conti integrato di cui all’allegato n. 6 al Sito esternod.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, che comprende, ai sensi dell’articolo 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo, i risultati della gestione dell’Assemblea Legislativa, confluiscono, quale allegato, nel rendiconto consolidato della Regione. ”.
8. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Al fine di consentire l’esercizio delle funzioni del Co.re.Com., del Difensore Civico regionale, del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e di altri organismi di controllo e di garanzia previsti dallo Statuto o da leggi regionali, le amministrazioni del Consiglio e della Giunta regionale mettono a disposizione delle Autorità di cui al presente comma il proprio personale, con oneri a proprio carico, mantenendo ferme le retribuzioni e senza mutamento del rispettivo inquadramento, di norma tenendo conto di un criterio di proporzionalità quantitativa, riferito alle dimensioni delle rispettive dotazioni organiche, nonché delle eventuali necessarie e diversificate specificità professionali, laddove richieste e presenti o reperibili, anche attraverso l’utilizzo comune di graduatorie, sulla base di intese tra l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale. Il contingente di personale del ruolo dell’Assemblea Legislativa e della Giunta regionale da assegnare alle Autorità è definito, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni tra la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa. Rimane ferma la disciplina delle intese tra l’Ufficio di Presidenza e le Autorità indipendenti regionali. ”.
9. Il comma 2 dell’articolo 23 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“2. La dirigenza dell’Assemblea Legislativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, è articolata in:
a) servizi generali;
b) servizi speciali;
c) servizi o staff. ”.
10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le denominazioni settore, servizio, ufficio sono rispettivamente sostituite dalle denominazioni di cui all’articolo 23 bis, comma 2, lettere a), b) e c), della l.r. 25/2006 come sostituito dal comma 9 del presente articolo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con sentenza n. 160/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui inserisce l'articolo 8 quater, secondo e terzo periodo, della l.r. n. 25/2006 . Nel frattempo, il comma 38 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 ha abrogato l'articolo 8 ter della l.r. 25/2006 introdotto dalla norma ora dichiarata illegittima.