Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 giugno 2016, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2015, N. 27 (LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2016) E NORME DI SEMPLIFICAZIONE

Bollettino Ufficiale n. 11 del 23 giugno 2016

Art. 6
(Trasferimento alla Regione dei procedimenti in corso in materia di difesa del suolo di cui all’articolo 10 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)))
1. I procedimenti in materia di difesa del suolo di cui all’articolo 10, comma 3, della l.r. 15/2015 e successive modificazioni e integrazioni, ancora in corso alla data del 30 giugno 2016 sono trasferiti alla Regione, con cessazione dell’avvalimento del personale regionale presso le province e la Città metropolitana previsto dall’articolo 10, comma 6, della citata legge regionale.
2. Le province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei procedimenti, delle opere e degli interventi in corso alla data del 30 giugno 2016 e degli altri dati rilevanti, ai fini dei trasferimenti di cui al comma 1.
3. La presente disposizione non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con sentenza n. 160/2017, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui inserisce l'articolo 8 quater, secondo e terzo periodo, della l.r. n. 25/2006 . Nel frattempo, il comma 38 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 ha abrogato l'articolo 8 ter della l.r. 25/2006 introdotto dalla norma ora dichiarata illegittima.