Legge regionale 21 giugno 2016, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2015, N. 27 (LEGGE DI STABILITÀ DELLA REGIONE LIGURIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2016) E NORME DI SEMPLIFICAZIONE
Bollettino Ufficiale n. 11 del 23 giugno 2016
Art. 4
(Modifiche della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“4 bis. Al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario dei contratti previsto dalla normativa europea e di rendere il sistema compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con i principi di equilibrio del bilancio regionale, per i servizi di trasporto regionale e locale dedicati a specifici territori possono essere definite, nell’ambito del contratto di servizio, tariffe diversificate per gli utenti occasionali non residenti nel territorio di riferimento. Tali tariffe devono essere parametrate al costo dei servizi. ”.
2. Dopo l’articolo 28 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“ Articolo 28 bis
(Fondo per l’efficientamento del servizio)
1. Nell’ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale può essere effettuata, da parte della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A., un’azione straordinaria di efficientamento del servizio e di riorganizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma, propedeutica all’affidamento del servizio, per un importo pari a euro 1.000.000,00 annui per dieci annualità, a partire dall’esercizio 2017, attualizzabili in un apposito fondo, ai fini di attivare procedure di esodo anticipato e di mobilità del personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico su gomma. Tale contributo può costituire anche titolo nell'ambito di operazioni di cessione di credito.
2. La Giunta regionale determina le modalità per l’attuazione dell’intervento straordinario di cui al comma 1 tenuto conto della riduzione dei costi del personale e della corrispondente riduzione di organico a parità o incremento del servizio offerto, fatte salve le riduzioni del servizio dovute a diminuzione delle risorse assegnate, o altre cause indipendenti dal livello di efficienza aziendale.
3. L’intervento straordinario di cui al comma 1, attivato entro il 31 marzo 2015, deve essere concluso entro il 31 dicembre 2016.
4. L’annualità 2016 già erogata dalla Regione all’Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale deve essere versata a favore di FI.L.S.E. S.p.A. entro il 31 luglio 2016 al fine di consentirne l’utilizzo per le finalità di cui al comma 1.
5. Per l’anno 2016 le somme destinate al funzionamento dell’Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale sono conseguentemente ridotte per un importo pari al 70 per cento. ”.
Note del Redattore:
Con sentenza n. 160/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 29 del 19 luglio 2017 , la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui inserisce l'articolo 8 quater, secondo e terzo periodo, della l.r. n. 25/2006 . Nel frattempo, il comma 38 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 ha abrogato l'articolo 8 ter della l.r. 25/2006 introdotto dalla norma ora dichiarata illegittima.