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Documento vigente: Testo Originale

Legge regionale 1 marzo 2016, n. 5

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2000, N. 9 (ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA E ATTRIBUZIONE AGLI ENTI LOCALI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE ED ANTINCENDIO)

Bollettino Ufficiale n. 5 del 9 marzo 2016

Art. 8.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
3 bis. Le organizzazioni di volontariato dei comuni costituiti in unione possono operare nell’intero territorio dell’unione anche se posto su ambiti provinciali diversi.
”.